Rimborsi per gli stage – La mappa regione per regione

 Lo stage è ormai un passaggio obbligato per entrare nel mondo del lavoro, che arrivino durante o dopo il percorso universitario o dopo un master, la maggior parte dei giovani che si affacciano alla vita professionale, prima di essere assunti, nelle rare volte in cui questo capita, devono passare questo periodo di formazione.

► ABC del Decreto Lavoro, tutto quello che c’è da sapere sul testo approvato dal Senato

La maggior parte delle volte, gli stage e i tirocini si sono rivelati una forma di sfruttamento dei giovani lavoratori italiani, che si sono trovati a lavorare gratis per un tempo indefinito senza alcuna possibilità di assunzione. Per risolvere questa situazione la conferenza Stato Regioni ha approvato a fine gennaio le linee guida per la regolamentazione dei tirocini che è stata recepita dalle Regioni.

Il risultato è una suddivisione in tre tipologie principali degli stage (formativi e di orientamento, di inserimento/reinserimento e tirocini a favore di disabili), e l’obbligo di rimborsare i tirocinanti con almeno 300 euro mensili di rimborso spese.

► Guida al Decreto Occupazione: i tirocini formativi

Importo dei rimborsi spese per stage e tirocini regione per regione

Liguria: 400 euro al mese (ma ancora in fase di contrattazione con le parti sociali)

Lombardia: 300/400 euro al mese più buoni pasto (contrattazione ancora in corso)

Valle d’Aosta: trattativa non ancora avviata

Piemonte: 600 euro al mese per gli stagisti full time; 300 euro per i part time (durata massima di 6 mesi)

Trentino: (contrattazione ancora in corso)

Veneto: 300 euro più l’erogazione di buoni pasto o servizio mensa o 400 euro;

Friuli: trattativa non ancora avviata

Emilia Romagna: 450 euro al mese;

Toscana: 500 euro al mese;

Marche: 350 euro al mese ma solo se si raggiunge almeno il 75% del monte ore previsto (durata massima 6 mesi)

Umbria: trattativa non ancora avviata

Lazio: 400 euro al mese

Abruzzo: 600 euro al mese

Puglia: 400 euro al mese, per una durata massima di 6 mesi

Campania: 400 euro al mese;

Molise: 300 euro per i tirocini formativi e di orientamento, 400 euro per quelli di inserimento

Basilicata: 300 euro;

Calabria: 400 euro (contrattazione ancora in corso)

Sicilia: 300 euro;

Sardegna: trattativa non ancora avviata

Riforma del Lavoro – Nuove norme in vigore per disoccupazione e start up

 E’ entrata in vigore il 23 agosto 2013 la Riforma del Lavoro voluta dal Governo Letta (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n.99/2013) che apporta nuove modifiche alla legge 92/2012, la Riforma Fornero, per correggerne alcune imprecisioni e colmare le lagune al fine di creare una normativa per il rilancio dell’occupazione in Italia.

La Riforma del Lavoro è entrata in vigore: tutte le nuove norme

La Riforma del Lavoro aggiunge delle nuove norme e prevede ulteriori incentivi e facilitazioni all’assunzione dei disoccupati e per la stabilizzazione dei precari rispetto a quelle già contenute nel Decreto Occupazione, entrato in vigore il 28 giugno 2013 con la pubblicazione in Gazzetta del testo del decreto 76/2013.

Occupiamoci delle nuove norme per la disoccupazione e le start up.

Riforma del Lavoro 2013:  Disoccupazione

I disoccupati che lavorano ma non percepiscono redditi annui superiori a 8.000 euro in caso di lavoro subordinato e 4.800 in caso di lavoro autonomo, manterranno lo status di disoccupazione e i relativi ammortizzatori.

Riforma del Lavoro 2013:  Start Up

La Riforma del Lavoro prevede anche degli incentivi per l’autoimprenditorialità. A beneficiarne le star up, per le quali sono state allentate le maglie della burocrazia e delle restrizioni:  i soci non dovranno più essere obbligatoriamente persone fisiche e mantenere la maggioranza del capitale sociale per almeno 2 anni, mentre la percentuale di spesa in R&S diminuisce al 15% e i 2/3 degli impiegati possono avere una laurea magistrale.

Riforma del Lavoro 2013

Le nuove norme in vigore per contratti a tempo e intermittenti 

Nuove norme in vigore per contratti a progetto, apprendistato e associazione 

Nuove norme in vigore per disoccupazione e start up

 

Riforma del Lavoro – Nuove norme in vigore per contratti a progetto, apprendistato e associazione

 Il 23 agosto 2013 è entrata in vigore la Riforma del Lavoro voluta dal Governo Letta, voluta per incentivare la ripresa del mercato del lavoro in Italia con particolare attenzione alla disoccupazione giovanile.

La Riforma del Lavoro è entrata in vigore: tutte le nuove norme

Con questa legge, e con la precedente legge di conversione del Decreto Sviluppo (decreto n. 76/2013), sono state apportate delle piccole ma importanti modifiche al testo della tanto discussa Riforma Fornero (legge n.92/2012), che mirano a stimolare l’assunzione dei disoccupati e la stabilizzazione dei tanti lavoratori precari, sia con incentivi all’assunzione che all’imprenditorialità.

Vediamo nello specifico quali sono le nuove norme entrate in vigore con la Riforma del Lavoro 2013 in materia di contratti a progetto, di apprendistato e di partecipazione.

Riforma del Lavoro 2013: Contratti a progetto

I contratti a progetto non possono essere utilizzati in caso di lavori esecutivi e ripetitivi (nella precedente normativa si parlava di lavori esecutivi o ripetitivi) e le mansioni del lavoratore devono essere specificate per iscritto nel contratto di assunzione.

Riforma del Lavoro 2013: Contratti di apprendistato

Rimangono invariate le tipologie di apprendistato definite dalle precedenti normative ma con la possibilità di convertire, una volta conseguito, l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, in apprendistato professionalizzante e contratto di mestiere.

Riforma del Lavoro 2013:  Associazione in partecipazione

I datori di lavoro che hanno sul loro libro paga un associato in partecipazione ha la possibilità di assumerlo come apprendista o con contratto a tempo indeterminato con una serie di interessanti incentivi.

Riforma del Lavoro 2013

Le nuove norme in vigore per contratti a tempo e intermittenti 

Nuove norme in vigore per contratti a progetto, apprendistato e associazione 

Nuove norme in vigore per disoccupazione e start up

Riforma del Lavoro – Nuove norme in vigore per contratti a tempo e intermittenti

 Con l’entrata in vigore della Riforma del Lavoro (dopo la pubblicazione del testo della Legge n.99/2013 in Gazzetta Ufficiale il 23 agosto 2013), sono entrate in vigore nuove norme per la regolamentazione del mercato del lavoro italiano con lo scopo di incentivare l’occupazione nel paese, con misure atte all’assunzione e alla stabilizzazione dei giovani.

La Riforma del Lavoro è entrata in vigore: tutte le nuove norme

Poche le modifiche rispetto alla precedente normativa in vigore, la Riforma Fornero (legge n.92/2012), ma piccoli interventi mirati a facilitare l’assunzione dei disoccupati italiani.

Riforma del Lavoro 2013: Contratto a tempo determinato

Due le modifiche principali apportate dalla nuova normativa del lavoro in Italia:

1. il periodo di sospensione tra un contatto e l’altro è stato ridotto a 10 giorni (da 60) per i contratti a termine di durata inferiore ai 6 mesi e a 20 (da 90) per i contratti di durata superiore;

2. il contratto acausale diventa prorogabile fino ad una durata massima complessiva di 12 mesi.

Riforma del Lavoro 2013: Contratto intermittente

I contratti intermittenti possono avere una durata massima di 400 giornate lavorative presso lo stesso datore di lavoro in 3 anni. Sorpassato questo limite, il contratto intermittente diviene automaticamente un contratto a tempo indeterminato. Esclusi da questa norma i contratti di lavoro del settore turistico, dello spettacolo e dei pubblici esercizi.

Riforma del Lavoro 2013

Le nuove norme in vigore per contratti a tempo e intermittenti 

Nuove norme in vigore per contratti a progetto, apprendistato e associazione 

Nuove norme in vigore per disoccupazione e start up

La Riforma del Lavoro 2013 è entrata in vigore: tutte le nuove norme

 Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo della Legge n.99/2013 si sono aggiunte nuove norme per la regolamentazione del mercato del lavoro in Italia dopo quelle già entrate in vigore il 28 giugno 2013 con il Decreto Sviluppo (decreto n. 76/2013).

Le principali modifiche della Riforma del Lavoro riguardano quanto già modificato poco più di un anno fa dalla tanto discussa riforma Fornero, anche se le modifiche possono dirsi più formali che sostanziali. Vediamo, quindi, quali sono le nuove leggi che regolamenteranno il mercato del lavoro in Italia, volute dal Governo Italiano per aiutare in questo momento di grande crisi il rilancio dell’occupazione, soprattutto quella giovanile, con incentivi mirati all’assunzione dei precari e misure per a sostegno dell’imprenditoria.

Gli interventi fatti hanno lo scopo di rendere più flessibili i contratti a termine con la riduzione del periodo di pausa tra due contratti con lo stesso datore di lavoro e la Riforma del Lavoro prevede anche la sanatoria per gli associati in partecipazione, con bonus per chi li assume a tempo indeterminato.

Riforma del Lavoro 2013

Le nuove norme in vigore per contratti a tempo e intermittenti 

Nuove norme in vigore per contratti a progetto, apprendistato e associazione 

Nuove norme in vigore per disoccupazione e start up

Gli effetti del blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici

 All’ incirca una settimana fa il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che, sulla base di nuovi tagli alla spesa pubblica, impone il blocco degli stipendi di tutti i dipendenti statali per i prossimi anni, fino a tutto il 2014. Per questi lavoratori, quindi, non ci saranno né rinnovi contrattuali, né scatti di anzianità a breve.

ABC del Decreto Lavoro, tutto quello che c’è da sapere sul testo approvato dal Senato

 Ammortizzatori Sociali

Al fine di promuovere l’occupazione, il Decreto Lavoro prevede degli incentivi per chi assume lavoratori in condizioni di difficoltà.

Nello specifico è stato previsto un contributo mensile alle aziende o imprese che assumono lavoratori che percepiscono l’Aspi (Assicurazione Sociale Per l’Impiego,  la vecchia disoccupazione) che prevede un contributo statale pari al 50% dell’indennità residua del lavoratore, per ogni mese di retribuzione.

Al contributo non possono le imprese che assumono lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti alla nuova assunzione, da altre imprese con le quali sono in rapporto di collegamento o di controllo.

Altra modifica apportata dal Decreto del Lavoro riguarda la Social Card, il contributo economico che lo Stato eroga alle famiglie in condizioni di comprovata difficoltà economica.

La sperimentazione viene estesa a tutti i territori del Mezzogiorno, con un rifinanziamento pari a 167 milioni per il 2014-2015.

Incentivi

Con questo Decreto il Governo mira a dare un aiuto ai giovani che, in un periodo come questo, hanno molte difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro.

Per questo sono stati previsti incentivi per le aziende e le imprese che assumono entro il 30 giugno 2015 giovani con età compresa tra i 18 e i 29 anni con un contratto a tempo determinato. L’incentivo consiste in uno sgravio contributivo pari a 650 euro mensili per 18 mesi. L’incentivo è disponibile solo in caso di assunzione di giovani disoccupati da almeno 6 mesi e senza titolo di scuola media superiore o professionale.

Apprendistato

Con l’approvazione da parte del Senato del testo del Decreto Lavoro (Dl 76/2013) è stato abolito il carattere di straordinarietà e temporaneità della nuova disciplina che prevede che sia la Conferenza Stato Regioni ad adottare le linee guida dell’apprendistato professionalizzante.

Se la Conferenza non provvede alla stesura delle linee guida entro i termini stabiliti (30 settembre) scatta la disciplina derogatoria.

► Riforma del Lavoro – Nuove norme in vigore per contratti a progetto, apprendistato e associazione

Associazione in partecipazione

Il Decreto Lavoro prevede degli incentivi specifici per l’assunzione degli associati in partecipazione, nella misura della conciliazione per tutti i contenziosi dell’azienda, dietro il pagamento di un contributo straordinario del 5% per 6 mesi, durante i quali il lavoratore così assunto non potrà essere licenziato.

Inoltre, il Decreto sancisce l’esclusione dalla sanzione per violazione del tetto massimo di tre associati nella stessa attività se si tratta di imprese mutualistiche che assumono associati e i rapporti tra produttori e artisti, interpreti ed esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni.

► Cos’è il contratto di associazione in partecipazione

Contratti a termine

L’attuale disciplina sui contratti a termine prevede per i contratti a termine acausali – contratti che non obbligano il datore di lavoro a specificare le ragioni tecniche, produttive o organizzative che hanno portato all’assunzione del lavoratore – la possibilità di essere prorogati fino ad una durata massima complessiva di 12 mesi.

Con il Decreto 76/2013, inoltre, è stato modificato il periodo di tempo minimo che deve intercorrere tra un contratto a termine e il successivo presso lo stesso datore di lavoro: l’intervallo scende da 60 a 10 giorni per contratti di durata fino a 6 mesi e da 90 a 20 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi.

Contratti flessibili

Il Decreto Lavoro approvato dal Senato, in attesa di legge di conversione, prevede tre novità principale per i contratti flessibili, i contratti che si contraddistinguono per il carattere di discontinuità e saltuarietà del rapporto di lavoro:

1. Il Decreto Lavoro limita a 400 giornate di lavoro prestato presso lo stesso datore di lavoro nell’arco di tre anni il tetto superato il quali il rapporto di lavoro intermittente si trasforma in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Le giornate lavorative da computare sono solo quelle effettuate dopo la data di entrata in vigore del decreto legge.

2. Il termine di validità dei contratti intermittenti sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge 92 del 2012 non compatibili con le modifiche introdotte, è stato prorogato al 1° gennaio 2014.

3. Il Decreto Lavoro modifica anche il contratto a progetto, specificando che non può sussistere in caso di «compiti meramente esecutivi e ripetitivi», ampliando così la validità del divieto.

Chi assume un lavoratore con un contratto a progetto ha l’obbligo di specificare per iscritto nel contratto i termine del progetto del quale si occuperà il nuovo assunto.

Credito d’imposta

Con il Decreto Lavoro si modifica il periodo di fruizione del credito di imposta per le imprese del Mezzogiorno che assumono lavoratori con contratti a tempo indeterminato, introducendo la scadenza del 15 maggio 2015. La precedente legislazione prevedeva un periodo di tempo di due anni a partire dal giorno dell’assunzione.

Le imprese che intendono usufruire del beneficio, devono farne specifica richiesta alle regioni di riferimento secondo quanto specificato nei provvedimenti attuativi.

Rifinanziamento dei tirocini

Il Decreto lavoro prevede una dotazione di 1 milione di euro per il Fondo straordinario “Mille giovani per la cultura”, da utilizzare per la promozione di tirocini formativi e di orientamento nel settore della cultura.

6 milioni di euro nel triennio 2013/2015 andranno alle Pubbliche Amministrazioni per le indennità di partecipazione ai tirocini.

3 milioni di euro nell’anno accademico 2013-2014 e altri 7,6 per i periodi successivi, infine, sono stati messi a disposizione delle università statali per il finanziamento dei tirocini curriculari.

► Mini – guida del Ministero al Decreto Lavoro 2013: gli interventi per i giovani

Fondo di Garanzia per i Giovani – Youth guarantee

Con il Decreto Lavoro viene istituita, presso il Ministero del Lavoro, una missione che avrà il compito di coordinare e gestire il programma di attuazione del Fondo di Garanzia per i Giovani, che prevede un contributo comunitario pari a 450 milioni di euro.

Questa struttura sostituisce fino alla fine del 2015 i centri per l’impiego, attualmente in via di ristrutturazione. Il suo compito sarà di interagire con gli organi di governo che si occupano di politiche occupazionali e l’analisi dei dati sull’occupazione che le regioni dovranno periodicamente inviare.

Start-up innovative

Il Decreto del Lavoro estende fino al 2016 gli incentivi in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale di imprese “start-up innovative” già previsti per il biennio 2013-2015.

► Start up innovative: definizione, requisiti e agevolazioni previste con il Decreto Lavoro

Cos’è il contratto di associazione in partecipazione

 Cos’è l’associazione in partecipazione?

Come si legge nell’articolo n. 2549 del Codice Civile, l’associazione in partecipazione è una tipologia di lavoro autonomo che prevede che una delle due parti, chiamata l’associante, attribuisca all’altra, che è l’associato, una parte degli utili derivanti dalla sua impresa in cambio di un corrispettivo da parte dell’associato che può essere prestato sia sotto forma di valore patrimoniale o di prestazione lavorativa.

► Come funzionano gli incentivi per l’assunzione degli associati in partecipazione

Un lavoratore che si associa in partecipazione, quindi, partecipa tanto degli utili quanto dei rischi dell’impresa, in una percentuale determinata all’atto della stipula del contratto. Il contratto di associazione in partecipazione si differenzia dal contratto di società in quanto l’attività di impresa, con i diritti e gli obblighi che ne competono, è demandata all’associante esclusivamente.

Diritti e doveri dell’associazione in partecipazione

Chi stipula un contratto di associazione in partecipazione con una azienda o una impresa, oltre che a partecipare degli utili e dei rischi, ha il diritto a partecipare della gestione dell’attività che l’impresa svolge, con poteri di controllo da definire in fase di redazione del contrato.

Allo stesso tempo, l’associante in partecipazione non può stipulare lo stesso tipo di contratti con terzi senza il permesso all’associato.

 Vademecum Riforma Lavoro – Il Contratto Di Apprendistato e Contratto Di Associazione In Partecipazione

Copertura previdenziale e assicurativa dell’associazione in partecipazione

In caso di contratto di associazione in partecipazione, il carico previdenziale da corrispondere all’Inps o alla cassa di categoria è totalmente a carico dell’associante, che può chiedere una rivalsa sull’associato nella misure previste dalla legge.

L’apertura di una posizione assicurativa presso l’Inail è a discrezione dell’associante, sul quale grava totalmente.

Come funzionano gli incentivi per l’assunzione degli associati in partecipazione

 Il testo del Decreto del Fare approvato dal Senato presenta alcune differenze rispetto all’originale, alcune delle quali riguardano il campo del lavoro e, soprattutto, le tante tipologie di contratti a tempo e atipici presenti in Italia. Tra questi le novità riguardano anche il contratto di associazione in partecipazione.

Cos’è l’associazione in partecipazione

Il testo, nello specifico, riporta due novità per questi contratti, una riguardante la legislazione in merito ai contratti e uno, che molto probabilmente non sarà accolto molto bene, che riguarda gli incentivi all’assunzione.

Da quando la legge entrerà in vigore, grazie all’integrazione dell’articolo 2549 del Codice civile che regola il lavoro di associazione in partecipazione, non saranno più possibili sanzioni per gli associati nell’ambito di imprese mutualistiche individuati mediante elezione dell’assemblea, nonché i rapporti tra produttori e artisti, interpreti ed esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni (sonore, audiovisive, visive).

Gli incentivi all’assunzione degli associati in partecipazione prevedono l’estinzione di tutti gli eventuali illeciti amministrativi e la cancellazione di eventuali debiti con gli enti previdenziali e assicurativi.

 Vademecum Riforma Lavoro – Il Contratto Di Apprendistato e Contratto Di Associazione In Partecipazione

Per ottenere questo conveniente incentivo, le imprese devono pagare un contributo previdenziale straordinario, il 5% della quota a carico degli associati nel periodo di vigenza del rapporto pregresso, e depositare l’accordo stipulato con gli associati in partecipazione interessati all’assunzione a titolo di lavoro subordinato, che prevede che questi ultimi non possano essere licenziati per motivi economici nei sei mesi successivi alla firma del contratto.

Collaborazione occasionale con ritenuta d’acconto, ecco come funziona

 Ai giovani che cercano di entrare nel mondo del lavoro vengono offerti, nella maggior parte dei casi, dei contratti atipici, ossia contratti che poco hanno a che fare con il caro e vecchio contratto di lavoro a tempo indeterminato.

► Guida alla compilazione della ricevuta di compenso con ricevuta d’acconto

I giovani si devono arrangiare tra contratti di collaborazione, contratti a termine e molte altre tipologie e non sempre si sa bene come funzionano e cosa prevedono. Occupiamoci in questo articolo del contratto di collaborazione, che quasi sempre viene chiamato contratto con ritenuta d’acconto.

► Come si calcola la base imponibile per la ritenuta d’acconto?

Si tratta di un contratto di lavoro autonomo, almeno in teoria, che prevede che i datori di lavoro trattengano dal compenso del lavoratore il 20% a titolo di acconto Irpef. Il contratto di collaborazione occasionale può essere stipulato con lavoratori autonomi non provvisti di partita Iva per compensi annui ottenuti dallo stesso datore di lavoro non superiori ai 5.000 euro lordi.

► I redditi soggetti a ritenuta d’acconto

Quindi, in breve, si tratta di un contratto che si usa in caso di rapporto di lavoro non continuativo, limitato nel tempo e nel compenso, svolto da un lavoratore equiparato ad un professionista, no si è in presenza di subordinazione, anche senza il possesso di Partita Iva.

► Come e quando si paga la ritenuta d’acconto?

All’atto del pagamento del compenso il lavoratore deve produrre una ricevuta che il datore di lavoro provvederà a saldare attraverso un mezzo tracciabile.