Continuano le assunzioni Penny Market

 Penny Market è una delle più importanti catene di supermercati a livello europeo. Presente in Italia soprattutto nelle regioni del Nord e del centro della penisola, Penny Market può contare circa 2.800 punti vendita in tutta Europa – con particolare concentrazione in Germania, Repubblica Ceca, Austria, Italia, Ungheria, Romania e Bulgaria.

Al momento Penny Market è alla ricerca, per le sue sedi italiane, sia di lavoratori che di stagisti. Vediamo l’offerta nel dettaglio.

Le offerte di Stage di Penny Market

Stage Direzione Marketing per la sede di Cernusco sul Naviglio (MI)

Stage Assistente Buyer Junior per la sede di Cernusco sul Naviglio (MI)

Stage Sede Direzionale per la sede di Cernusco sul Naviglio (MI)

Stage Controllo di Gestione per Cernusco sul Naviglio (MI)

Le offerte di lavoro di penny Market

Direttori di negozio per le sedi di Noci (BA), Zevio (VR), Sciacca (AG) e Palermo

Assistente Direttore di Negozio per la sede di Cervignano del Friuli (UD)

Addetti alle Vendite per le sedi di Bologna e Casavatore (NA)

Buyer Senior per la sede di Cernusco sul Naviglio

Responsabile Vendite Nord Italia per Milano, Padova e Torino

Neolaureati per Riordino e Approvvigionamento del Centro Distributivo per la sede di Altopascio (LU)

Se interessati ad una delle offerte di lavoro o di stage al momento attive presso Penny Market consultare il sito della catena alla pagina dedicata alle Carriere.

Imprenditoria femminile in calo

 Se per il mercato del lavoro, come abbiamo avuto modo di sottolineare anche in altri articoli pubblicati in precedenza, le statistiche relative al mese di marzo sono  state purtroppo negative, perché i livelli delle retribuzioni sono rimasti fermi ai valori del mese precedente, anche per quanto riguarda il fronte dell’ imprenditoria, e dell’ imprenditoria femminile in particolare, non sono certo positive.

> Le retribuzioni a marzo 2013

L’ “Indagine Congiunturale sulle micro e piccole imprese femminili”, realizzata dalla Rete Imprese Italia Imprenditoria Femminile, ha diffuso, infatti, i dati relativi alla situazione delle imprese gestite da donne in Italia nel corso del primo trimestre  del 2013.

Ne è risultato che rispetto all’ ultimo trimestre dell’ anno passato è diminuita – dal 12,6% al 10,5% – la percentuale di imprenditrici che si sono rivolte ad un istituto di credito per avere un finanziamento per la propria azienda.

Ecco come sono i nuovi imprenditori italiani

Sono contestualmente aumentate, inoltre, le aziende rosa che sono non riuscite ad ottenere il credito richiesto, passate, sempre nell’ ultimo trimestre del 2013, dal 54% al 62%. Le imprenditrici che hanno visto invece accolte le loro richieste di finanziamento sono infine passate dal 23,8% al 17%.

La statistica denuncia quindi una non facile situazione di accesso al credito per tutto il comparto dell’imprenditoria femminile.

 

1,24 milioni di disoccupati in più dal 2007

 L’ Istat ha recentemente pubblicato nuovi dati relativi ad uno dei problemi sociali più importanti nel nostro Paese di questi tempi: quello della disoccupazione. La disoccupazione ha infatti raggiunto in Italia livelli molto alti rispetto ai suoi massimi storici.

1,5 milioni di disoccupati in più

L’ Istat ha calcolato, ad esempio, che a partire dal 2007, ovvero l’anno in cui si colloca l’inizio della crisi economica che tuttora investe il Paese, il numero dei disoccupati è salito di ben 1,24 milioni di unità, cosa che a livello percentuale si traduce in un raddoppiamento della quota di incremento percentuale, che è arrivato a toccare l’ 82,2%.

L’ Istat afferma inoltre che il maggior numero delle persone senza lavoro si trova al Sud, ma il maggior incremento percentuale si è invece potuto registrare al Nord, dove il tasso ha raggiunto il 121, 3%.

Un milione di famiglie italiane è senza lavoro

La palma dell’ anno più nero per quanto riguarda la disoccupazione e il suo incremento, tuttavia, è andata, per il momento, al 2012, anno in cui si è avuto addirittura un 30,2%, con 636mila unità in più.

Al momento, dunque, al Sud risulta disoccupato il 46,9% della popolazione dei giovani  con una età compresa tra i 15 e i 24 anni, al centro il 34,7% e al Nord il 26,6%, per una media nazionale del 35,3%.

Le retribuzioni a marzo 2013

 L’ Istat ha recentemente pubblicato i dati relativi alla situazione delle retribuzioni italiane per il mese di Marzo 2013. Il quadro che se ne può dedurre è in linea con il particolare periodo di stagnazione economica che il Paese sta vivendo in questi mesi.

L’ Istat rileva infatti che le retribuzioni contrattuali anche nel mese di marzo sono rimaste ferme, e il loro aumento su base annua, pari circa all’ 1,4% resta comunque al di sotto della percentuale dell’ inflazione che ha raggiunto il valore dell’ 1,6%.

Gli stipendi italiani tra i più bassi d’Europa

Il bollettino Istat conferma dunque il blocco della crescita congiunturale  delle retribuzioni per il secondo mese di fila, dopo quello che si era già verificato a febbraio 2013, descrivendo il primo trimestre dell’anno come un trimestre particolarmente lento da questo punto di vista.

Stipendi italiani al di sotto della media di Eurolandia

Per quanto riguarda invece le retribuzioni orarie contrattuali, queste hanno subito nel mese di marzo un incremento tendenziale dell’ 1,8%, che ha interessato soprattutto il settore privato, mentre, se unito con quello della pubblica amministrazione, il tasso di crescita si attesterebbe solo sull’ 1,2%.

Numerosi sono i contratti in scadenza tra i prossimimesi, tra cui quelli del settore moda, dei pubblici esercizi e del settore turistico-alberghiero. In tutto, in Italia, a marzo vi sono stati 44 accordi in scadenza e 5,3 milioni di persone in attesa di rinnovo.

Raggiunto un accordo preliminare per il trasporto pubblico: 700 euro una tantum

 Nei prossimi mesi potremo assistere ad una sensibile diminuzione degli scioperi dei trasporti. In queste ore è stato infatti raggiunto un accordo preliminare tra le parti sociali nella trattativa sul rinnovo del contratto collettivo del trasporto pubblico locale.

Vademecum sulla Riforma del Lavoro

Dopo circa una trentina di incontri e diversi scioperi, alcuni dei quali annunciati e poi revocati in questi ultimi giorni, le parti in causa hanno accordato ai lavoratori un acconto di 700 euro sul trattamento del triennio 2009-2011. Il versamento avverrà in due rate di uguale importo previste, la prima, per maggio 2013 e la seconda a ottobre 2013.

Sono 116 mila i lavoratori del settore che, anche se ancora in attesa del rinnovo del contratto collettivo, potranno beneficiare di questo trattamento economico una tantum.

Per il Ministri dei Trasporti Martone, che lunedì verrà rimpiazzato dal nuovo ministro che giurerà domani, si tratta di un lascito molto importante di fine mandato:

► La lista dei nuovi Ministri presentata da Enrico Letta

Si tratta di un accordo importante che sblocca una trattativa ormai ferma da 5 anni e che consente di rimettere in moto un settore strategico per l’economia nazionale. Anche in questo settore, grazie al senso di responsabilità dimostrato da tutti gli attori istituzionali coinvolti, è possibile fronteggiare la crisi economica coniugando rigore, equità e crescita.

Vademecum Riforma Lavoro – La Procedura Conciliativa Del Licenziamento Per Giustificato Motivo Oggettivo

 1. Cosa succede se il datore di lavoro non si presenta alla convocazione per l’espletamento del tentativo di conciliazione?

Se un datore di lavoro non si presenta nel giorno previsto per la convocazione per l’espletamento del tentativo presso la presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio il personale è tenuto a redigere il verbale di mancata presenza.

La procedura è da considerarsi comunque espletata.

2. I lavoratori possono farsi rappresentare in sede di procedura conciliativa?

Sì, ma solo dietro presentazione di apposita delega autenticata conferita ad avvocati e consulenti del lavoro abilitati a rappresentare il datore di lavoro.

3. Le parti possono presentare presso la DTL un accordo sindacale precedentemente raggiunto?

Sì. In questo caso gli Uffici possono prendere in considerazione l’accordo già raggiunto ed espletare verifica e successiva funzione notarile per l’accordo stesso.

4. È possibile ricorrere alla procedura conciliativa del licenziamento per giustificato motivo oggettivo in caso licenziamenti ad nutum?

Sono esclusi dalla conciliazionei casi di licenziamento del lavoratore nel periodo di prova, di licenziamento dei dirigenti di azienda, i licenziamenti intimati per superamento del periodo di comporto e il licenziamento dell’apprendista al termine del periodo formativo.

Vademecum Riforma del Lavoro

1. Contratto a tempo determinato

2. Contratto intermittente

3. Contratto di apprendistato e Contratto di associazione in partecipazione

4. Prestazioni di lavoro accessorio con i voucher

5. Contratto a Progetto

6. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Vademecum Riforma Lavoro – Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa A Progetto

 Quali sono le caratteristiche delle collaborazioni a progetto?

Il requisito indispensabile perché una collaborazione possa essere inquadrata nella tipologia del lavoro a progetto è la presenza della descrizione di uno specifico progetto funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale obiettivamente verificabile.

Cosa vuol dire che il progetto non può consistere nella riproposizione dell’oggetto sociale?

Il progetto che viene gestito dal collaboratore in questione deve avere  una sua specificità, compiutezza, autonomia ontologica e predeterminatezza del risultato atteso. Vuol dire che il progetto deve essere la linea guida delle attività del collaboratore.

Come viene determinato il compenso erogato al collaboratore?

Nella determinazione del compenso adeguato per il raggiungimento dell’obiettivo del progetto si fa riferimentoai minimi salariali applicati nello specifico settore alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati contenute nei contratti collettivi di riferimento.

Che rapporto c’è tra l’elencazione delle attività riconducibili ad altri rapporti di natura autonoma e la presunzione di subordinazione?

Il rapporto tra l’elencazione di tali attività e la presunzione di collaborazione esiste al solo fine ispettivo. Lo scopo è quello diuniformare l’attività di vigilanza, ma non rappresenta indicatore  di generale di distinzione  tra attività autonoma e subordinata.

Vademecum Riforma del Lavoro

1. Contratto a tempo determinato

2. Contratto intermittente

3. Contratto di apprendistato e Contratto di associazione in partecipazione

4. Prestazioni di lavoro accessorio con i voucher

5. Contratto a Progetto

6. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

 

Vademecum sulla riforma del lavoro – L’interpretazione

 Il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro hanno collaborato alla realizzazione del documento che chiarisce tutte le novità legislative introdotte con la riforma del mondo del lavoro voluta dal Ministro Fornero.

Si tratta del Vademecum sulla riforma del lavoro, nel quale si possono leggere una serie di domande e di risposte in merito ad alcuni degli argomenti soggetti a riforma che hanno suscitato maggiori perplessità e dubbi:

1. Contratto a tempo determinato

2. Contratto intermittente

3. Contratto di apprendistato e Contratto di associazione in partecipazione

4. Prestazioni di lavoro accessorio con i voucher

5. Contratto a Progetto

5. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Vademecum sulla riforma del lavoro – Il Contratto a tempo determinato

1. Cosa si intende con “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”?

La dicitura sta a significare che, a meno che non sussistano gli elementi di specialità previsti dal Legislatore il contratto che si deve stipulare tra datore e lavoratore deve essere ricondotto al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Quando si può utilizzare il contratto a termine acausale?

Il contratto a termine “acausale” che non prevede la necessaria individuazione delle ragioni giustificatrici e che non può avere durata superiore ai dodici mesi, può essere utilizzato solo nel caso in cui non siano già intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lavoratore dei precedenti rapporti di lavoro di natura subordinata. Si può utilizzare, invece, nel caso in cui i rapporti di lavoro, qualora ci siano stati, siano stati di natura autonoma.

3. È possibile la proroga del primo contratto a termine “acausale”?

No, il primo contratto a termine acausale non può essere prorogato, in nessun caso

4. È possibile fruire dei “periodi cuscinetto” se contrattualizzati con primo contratto a termine “acausale”?

In caso di assunzione con primo contratto a termine “acausale” si può ricorrere ai periodi cuscinetto – 30 o 50 rispettivamente  con  durata inferiore oppure pari o superiore a sei mesi del contratto a termine vigente – per evitare la trasformazione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato. Se si usufruisca dei periodi cuscinetto la durata massima del primo contratto a termine acausale diviene complessivamente di 12 mesi e 50 giorni.

5. In caso di prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro oltre il termine originariamente fissato o nel superamento dei periodi cuscinetto, quale sanzione viene applicata al datore di lavoro che non ne faccia tempestiva comunicazione ai competenti centri per l’impiego?

Nessuna. Sebbene sussista per legge il nuovo obbligo comunicazionale in capo al datore di lavoro nelle ipotesi di prosecuzione del rapporto, la mancata e/o tardiva comunicazione non produce alcuna conseguenza sanzionarono.

6. Nel caso in cui il rapporto di lavoro prosegua oltre il termine originariamente fissato, quali sono le conseguenze in caso si riscontri la sussistenza del lavoro nero?

La prestazione di lavoro resa nel periodo successivo allo scadere dei periodi cuscinetto è una prestazione “in nero”, per la quale è prevista una maxi sanzione che trova applicazione a partire dal 31esimo e dal 51 esimo giorno in base alla tipologia di periodo cuscinetto.

7. Il nuovo regime degli intervalli temporali tra un contratto a tempo determinato ed il successivo deve essere rispettato per qualunque tipologia di contratti a termine?

L’obbligo del rispetto degli intervalli vale per ogni tipologia di contratto a termine, indipendentemente dalla causale applicata, unica eccezione fatta per l’assunzione del lavoratore in mobilità, in considerazione della peculiarità del contratto e in quanto ipotesi non contemplata.

8. Il superamento del periodo massimo di occupazione a tempo determinato che porta alla trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato si applica anche per la somministrazione di lavoro a termine?

No. Come da espressa esclusione prevista dall’art. 22. comma 2, del D.Lgs. n. 276/

in caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 3 e seguenti.

9. Dopo un primo contratto a termine è possibile assumere il medesimo lavoratore con contratto di lavoro intermittente, senza rispettare gli intervalli temporali fissati?

Un tale tipo di condotta potrebbe integrare la violazione di una norma imperativa (art. 1344 c.c.) e trattandosi di un contratto stipulato in frode alla legge, la conseguente nullità dello stesso e la trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Vademecum Riforma Lavoro – Contratto Di Lavoro Accessorio

 Quando è possibile la retribuzione del lavoro occasionale e accessorio tramite voucher?

La riforma del lavoro prevede che le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio possano essere retribuite tramite voucher solo entro il limite dei 5.000 euro di retribuzione complessiva annua al netto delle trattenute previste dalla legge.

Il limite di 5.000 euro può essere percepito da qualsiasi numero di committenti, ma con il limite massimo di 2.000 euro annui percepiti dal medesimo committente.

È necessario specificare la natura del rapporto di lavoro per l’utilizzo dei voucher?

No, non sussiste l’obbligo di specifica della natura del rapporto di lavoro. L’unico determinante per l’utilizzo dei buoni lavoro è il limite economico dei 5.000 euro annui come sopra specificato.

Quali sono le conseguenze in caso di superamento del limite economico?

Solo in capo al soggetto committente avente natura di impresa e in sede ispettiva in caso di superamento del limite economico si procede alla verifica della prestazione svolta oltre limite e se vi siano i presupposti per la trasformazione del contratto occasionale in rapporto di tipo autonomo o subordinato, con le eventuali conseguenze sul piano lavoristico e contributivo.

Vademecum Riforma del Lavoro

1. Contratto a tempo determinato

2. Contratto intermittente

3. Contratto di apprendistato e Contratto di associazione in partecipazione

4. Prestazioni di lavoro accessorio con i voucher

5. Contratto a Progetto

6. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Vademecum Riforma Lavoro – Contratto Intermittente

 1. Quali sono i limiti di intermittenza e di durata perché un contratto di lavoro possa essere considerato di natura intermittente?

A determinare le condizioni per cui sussista la legittimità di un contratto di natura intermittente sono  le causali di carattere oggettivo o soggettivo e l’esatta coincidenza tra la durata della prestazione svolta e la durata del contratto.

2. Cosa si intende con individuazione dei periodi predeterminati da parte della contrattazione collettiva sul piano nazionale o territoriale per lo svolgimento delle prestazioni di natura intermittente?

I periodi prederminati sono periodi di tempo fissati che rientrano all’interno del contenitore/anno e, quindi, un periodo predeterminato non può essere di un anno intero. Nel caso in cui lo fosse, infatti, esisterebbero i presupposti per cui la collaborazione con contratto intermittente si trasformi in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

3. Quale sanzione amministrativa è prevista in caso di mancata comunicazione dell’espletamento della prestazione lavorativa di natura intermittente?

La sanzione amministrativa prevista per mancata comunicazione entro i termini stabiliti per legge è una sanzione pecuniaria da euro 400.00 ad euro 2400,00 con riferimento ad ogni lavoratore per cui e stata omessa la comunicazione.

Vademecum Riforma del Lavoro

1. Contratto a tempo determinato

2. Contratto intermittente

3. Contratto di apprendistato e Contratto di associazione in partecipazione

4. Prestazioni di lavoro accessorio con i voucher

5. Contratto a Progetto

6. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo