La riformulazione fatta dal Governo al provvedimento per i criteri per il pagamento dell’Imu è piaciuto al Consiglio di Stato che, finalmente, lo ha promosso: anche gli immobili posseduti dalla Chiesa saranno soggetti all’imposta municipale sugli immobili. Ma c’è ancora qualcosa da aggiustare, da qui la riserva posta al nuovo testo.
Il Consiglio di Stato invita il legislatore a rivedere i criteri di esenzione, soprattutto per quanto riguarda la definizione di attività economica, in modo che i nuovi provvedimenti siano in linea con le direttive europee e non si rischi, così, di andare incontro a sanzioni da Bruxelles.
Per la giurisprudenza comunitaria si deve considerare «attività economica» qualsiasi attività che offre beni e servizi in un mercato. Secondo questa interpretazione, quindi, i presupposti per escludere la natura commerciale delle attività non sono legati all’assenza dello scopo di lucro, ma al fatto che le attività svolte abbiano un carattere non economico.
Va da sé, quindi, che anche enti senza scopo di lucro possano svolgere delle attività commerciali di natura economica e, tutti gli immobili destinati a tali attività, sono soggetti al pagamento dell’Imu. Nel caso della Chiesa, il Consiglio di Stato prende in considerazione quegli immobili destinati ad attività ricreative i quali, dal momento che anche se in diverse modalità e in diversa misura è previsto il pagamento di una retta, hanno, nella definizione europea, carattere economico.
Più precisamente, il Consiglio chiede una modifica del provvedimento nella parte in cui si definiscono le attività esenti dall’Imu, in cui deve essere espressamente specificato che oltre a non avere scopo di lucro, le attività devono anche
essere prive del carattere di attività economica come definito dal diritto dell’Unione europea, tenuto conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio e della differenza rispetto ai corrispettivi medi previsti per le stesse attività svolte sul mercato.