Ci sono delle regole che disciplinano la cessione di elettricità da parte di un privato, in relazione alla costruzione e allo sfruttamento dell’impianto fotovoltaico. La Corte Europea, di recente, ha deciso di intervenire con un chiarimento sull’articolo 4 della sesta direttiva 77/388/CEE.
La radice del chiarimento è in una controversia che ha opposto l’amministrazione fiscale austriaca e un contribuente. Il motivo del contendere è una detrazione dell’IVA fatta a monte e relativa ad un impianto fotovoltaico costruito sul tetto di una casa privata, usata come abitazione.
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La Corte europea ha chiarito quindi l’interpretazione dell’articolo 4 della sesta Direttiva 77/388/CEE. In base a questa normativa si considera soggetto passito chiunque eserciti una delle attività economiche indicate nel paragrafo 2 dell’articolo, indipendentemente dalla finalità e dal rendimento dell’attività.
Le attività citate sono quelle di produttore, commerciante e prestatore di servizi, tra cui rientrano anche l’attività estrattiva, quella agricola, le attività professionali liberali o le altre attività assimilate. Queste attività diventano “economiche” nel momento in cui lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale, assicura un rendimento stabile nel tempo.
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L’amministrazione finanziaria austriaca, poiché il contribuente aveva un impianto non dedicato all’immagazzinamento dell’energia, con la conseguente cessione dell’energia alla rete generale da cui poi la ricomprava, ha pensato che la sua attività non potesse essere considerata economica.
La Corte europea ha sovvertito questa interpretazione. L’introito è infatti una qualunque contropartita economica.