Stanno per entrare in vigore le norme del decreto legislativo correttivo del Jobs Act e si parla anche del collocamento obbligatorio: in caso di mancata assunzione di disabili le aziende rischiano di vedersi comminate multe salatissime.
Quanto paga l’azienda che non assume disabili pur dovendo farlo.
il datore di lavoro che non abbia coperto, per cause imputabili all’azienda, le quote di assunzione obbligatorie sarà soggetto ad una sanzione amministrativa pari a 5 volte la misura del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3-bis, legge 12 marzo 1999, n. 68, equivalente ad euro 153,20 per ogni giorno lavorativo di mancata copertura della quota d’obbligo e per ciascun disabile non assunto.
Ricordiamo che i lavoratori disabili devono essere pari ad almeno:
- il 7% nelle imprese fino a 50 dipendenti,
- due lavoratori con 36-50 dipendenti,
- un solo lavoratore tra 15 e 35 dipendenti.
Nella quota disabili rientreranno anche i dipendenti che hanno una ridotta capacità lavorativa pari al 60%. Ecco tutte le modifiche introdotte per legge:
1. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 3-bis, le parole «riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento»;
b) all’articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 4, le parole da «di una somma pari a lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3-bis.»; 2) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Per la violazione di cui al comma 4, trova applicazione la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. La diffida prevede, in relazione alla quota d’obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.»; 3) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.».
2. All’articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.».
3. All’articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»