I regimi fiscali opzionali dell’Agenzia delle Entrate
In alcuni post pubblicati in precedenza abbiamo visto che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti italiani alcune possibilità di ottenere particolari agevolazioni fiscali. Si tratta dei cosiddetti regimi fiscali opzionali, l’adesione ai quali comporta il sottostare a regole fiscali diverse rispetto a quelle previste dalla modalità ordinaria.
Uno di quelli che abbiamo preso in esame riguarda, ad esempio, il calcolo dell’IRAP
> Che cosa è il regime fiscale opzionale IRAP dell’Agenzia delle Entrate
e prevede precise modalità di adesione.
> Come richiedere il regime fiscale opzionale IRAP all’Agenzia delle Entrate
In questo post vogliamo quindi fornire alcune informazioni aggiuntive in merito alla procedura di adesione ai regimi fiscali opzionali concessi dall’Agenzia delle Entrate.
Come aderire ai regimi fiscali opzionali dell’Agenzia delle Entrate
Un decreto legge, il Decreto legge n.16/2012 ha infatti precisato in merito alle tempistiche della procedura di richiesta di adesione ai regimi fiscali opzionali dell’Agenzia delle Entrate che
- l’accesso ai regimi opzionali non è comunque precluso ai contribuenti che non dovessero eseguire la comunicazione in maniera tempestiva, a patto della sussistenza delle seguenti condizioni:
- purché il contribuente detenga alla scadenza dei termini i requisiti necessari previsti per l’accesso
- effettui la dichiarazione, la richiesta o la comunicazione, o ancora gli adempimenti richiesti a seconda dei casi, entro la scadenza dei primi termini utili
- versi contestualmente l’importo relativo alla sanzione, che ammonta a 258 euro nella sua misura minima, con l’esclusione della compensazione prevista.
Le imprese e i contribuenti possono dunque aderire ai regimi opzionali, nel rispetto delle precedenti condizioni, anche oltre il termine di scadenza prestabilito.