Il regime opzionale IVA per cassa dell’Agenzia delle Entrate
Alcuni post pubblicati in precedenza ci hanno dato la possibilità di parlare di un particolare regime concesso dall’Agenzia delle Entrate in merito al pagamento dell’IVA, chiamato IVA per cassa, di cui abbiamo già descritto alcuni aspetti particolari, come le caratteristiche attuative dell’opzione e i contribuenti che possono farne richiesta.
> Che cosa è il regime IVA per cassa dell’Agenzia delle Entrate
> Il regime IVA per cassa dell’Agenzia delle Entrate – Contribuenti ammessi
In questo post vogliamo quindi offrire a tutti i contribuenti interessati le informazioni utili per poter aderire a questo regime opzionale.
Come aderire al regime Iva per cassa dell’Agenzia delle Entrate
Sulla base di quanto previsto dalla normativa fiscale, la scelta del regime Iva per cassa viene desunta dall’Agenzia delle Entrate sulla base del comportamento stesso del contribuente. Questo significa che il contribuente non è tenuto a dare alcuna comunicazione aggiuntiva all’Agenzia ma deve semplicemente comunicarlo all’interno del
- quadro VO della dichiarazione IVA relativa all’anno di prima applicazione.
Il regime opzionale IVA per cassa deve avere, infatti, una durata minima di 3 anni e il periodo minimo di applicazione risulta vincolante per il contribuente. Solo trascorsi i primi tre anni di applicazione la scelta del regime può essere revocata dal contribuente seguendo le stesse modalità attuate per l’adesione.
E’ necessario ricordare che l’anno di inizio dell’attività viene sempre computato per intero indipendentemente dal mese di inizio.
I contribuenti che scelgono questo regime sono tenuti comunque ad assolvere tutti gli altri obblighi contabili, ma dovranno riportare sulle fatture emesse la dicitura
- “IVA per cassa”
secondo quanto previsto dalla legge.