Immaginate di aver affittato una casa o un locale commerciale e di trovarvi dopo qualche tempo nell’impossibilità di pagare il canone di locazione. Non si butta certo all’aria così il rapporto con il padrone di casa e in effetti, la prima cosa da fare, è probabilmente tentare di negoziare di nuovo il prezzo dell’affitto.
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Un contribuente ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se nel caso di modifica del contratto di locazione, con una riduzione del canone d’affitto, fosse necessario registrare ufficialmente anche la modifica del contratto. La modifica, infatti, comporta in genere il pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro.
La risposta ufficiale alla domanda è stata data da FiscOggi che ha chiamato in causa la risoluzione numero 60/E dell’Agenzia dell’Entrate del 28 giugno 2010. Già tre anni fa, quindi, era sorto un problema analogo e, allora, l’Erario aveva spiegato che la riduzione di un canone di locazione di un contratto in corso non deve essere comunicata obbligatoriamente all’Amministrazione.
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Questa che sembra una “deroga”, nasce dalla considerazione dell’atto di riduzione del canone. In genere se c’è una cessione, una risoluzione o una proroga del contratto, queste devono essere comunicate all’Amministrazione e per ribadire l’importanza del rapporto le parti possono chiedere la registrazione del documento.
Anche per la diminuzione è possibile, ma non obbligatorio, effettuare la comunicazione al fine di avere una prova certa della modifica dell’imponibile finalizzato alla definizione dell’imposta di registro, dell’IVA e delle imposte sui redditi.