L’articolo 28 del decreto 69/2013 ha introdotto la possibilità, per chi ha rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, di ricevere un indennizzo in caso di ritardi, da parte dell’Istituzione alla quale ci si è rivolti, nella conclusione dei procedimenti amministrativi.
L’indennizzo al quale si avrà accesso – in questa fase sperimentale della sperimentazione l’indennizzo è riservato a procedimenti amministrativi riguardanti l’avvio e l‘esercizio di attività di impresa – consta di 30 euro per ogni giorno di ritardo, per un massimo di 2 mila euro (quindi 66 giorni di ritardo).
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L’indennizzo formalizzato dal Governo non sarà corrisposto automaticamente, ma spetta all’imprenditore fare la richiesta entro sette giorni dalla data di scadenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo, direttamente al titolare del potere sostitutivo (ossia la pubblica amministrazione coinvolta nel procedimento amministrativo, che dovrà provvedere ad indicare chi è sul suo sito internet).
L’indennizzo, inoltre, non sarà corrisposto in denaro, ma attraverso delle detrazioni su eventuali risarcimenti per altri tipi di danni o comunque attraverso modalità che dovranno essere indicate dalla PA coinvolta.
In caso di contenziosi tra l’imprenditore o il cittadino e la Pubblica Amministrazione riguardo a possibilità, modalità e termini dell’indennizzo, si può fare ricorso al Tar, ma, se il tribunale giudica inammissibile l’indennizzo, il ricorrente sarà costretto a pagare una somma da due a quattro volte il contributo unificato a vantaggio della pubblica amministrazione.