L’INPS ha specificato in una recente circolare, la numero 170/2015, che è il lavoro accessorio, retribuito con i buoni lavoro, è cumulabile con l’indennità di disoccupazione, con la mobilità, ma anche con la Naspi, con la disoccupazione agricola o la CIG. Il modo in cui questa cumulabilità funziona, lo spiega l’INPS.Dalla circolare n.. 170/2015 del 10 ottobre, leggiamo quanto segue:
> Compatibilità e cumulabilità dei voucher con disoccupazione agricola e CIG
> Compatibilità e cumulabilità dei voucher con prestazioni a sostegno del reddito
Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con l’indennità di mobilità
In relazione all’indennità di mobilità, si precisa quanto segue.
Dal 1 gennaio 2015 l’indennità di mobilità è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Per i compensi che superano detto limite, fino a 7.000 euro per anno civile (limite massimo annuale rivalutabile di reddito percepibile nell’ambito del c.d. lavoro accessorio), il reddito derivante dallo svolgimento del lavoro accessorio sarà compatibile e cumulabile con l’indennità di mobilità nei limiti previsti dall’articolo 9, comma 9, della legge n. 223 del 1991 (cfr. circolare Inps n. 229 del 1996).
Il beneficiario dell’indennità di mobilità è tenuto a comunicare all’INPS, entro cinque giorni dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di indennità di mobilità, il reddito presunto derivante dalla predetta attività nell’anno solare, a far data dall’inizio della prestazione di lavoro accessorio.
Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la NASPI.
In riferimento al regime di compatibilità del lavoro accessorio con la NASpI si rinvia a quanto già precisato con la Circolare INPS n. 142 del 29.7.2015, al punto 9.1.