Che sia tutti i giorni, due volte alla settimana o una volta al mese, il mobbing, ossia i comportamenti vessatori contro i lavoratori, rimane tale e come tale è punibile.
► Le cause e conseguenze del mobbing
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2860 del 3 luglio 2013, grazie alla quale ha reso lo straining, ossia il mobbing attenuato in quanto meno prolungato nel tempo, ma non differente dal mobbing vero e proprio nei modi e negli scopi, un reato nei confronti del lavoratore e per questo, punibile per legge.
Lo straining è stato definito come una situazione di stress forzato all’interno dell’azienda, che si manifesta anche con una sola azione denigratoria o persecutoria nei confronti del lavoratore, i cui effetti negativi si protraggono nel tempo.
In sostanza, quindi, la differenza tra il mobbing e lo straining è temporale e di frequenza: un’azione vessatoria o punitiva nei confronti del lavoratore viene definita mobbing quando ha carattere di sistematicità, mentre, per lo straining, è l’effetto dell’azione compiuta da superiori, inferiori o pari a stabilire la presenza o meno della conflittualità.
► Le principali forme di manifestazione del mobbing
Harald Ege in Oltre il mobbing. Straining, Stalking ed altre forme di conflittualità sul posto di lavoro definisce lo straining come
una situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno un’azione che ha come conseguenza un effetto negativo nell’ambiente lavorativo, azione che oltre a essere stressante, è caratterizzata anche da una durata costante.