Con il debutto del 730 precompilato moltissimi contribuenti scopriranno quello che il fisco sa di loro sulla base delle informazioni che l’Agenzia delle Entrate ha ottenuto da banche, datori di lavoro e quant’altro. Il contribuente è chiamato a completare il quadro, magari anche con le detrazioni. Quelle per l’RCA cambiano un po’.
Da tempo si parla del fatto che il contributo SSN che è obbligatorio nella polizza auto, non si può più detrarre ma per rendere la vita dei contribuenti più semplice, riportiamo di seguito il riferimento di legge, ovvero una parte del decreto legge n. 102 del 2013 che spiega:
> Il caro prezzi RCA non esiste più dal 2013
A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo previsto nell’articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d’imposta cessa l’applicazione delle disposizioni del comma 76 dell’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Fino all’anno scorso il contributo SSN (contributo obbligatorio per legge che viene versato allo Stato a copertura delle spese per i feriti e le vittime della strada) poteva essere inserito nella dichiarazione dei redditi ed era deducibile dal reddito complessivo per la parte di contributi che superavano l’importo di 40€.
Per questo motivo oggi il risparmio sull’assicurazione si lega ad altro, si lega al confronto tra le compagnie assicurative, si lega alla valutazione delle polizze di base e alla considerazione dei vantaggi legati alla personalizzazione dei prodotti assicurativi.