Annullamento dei debiti precedenti il 1999
A partire dal 1° luglio 2013 saranno annullati automaticamente tutti i debiti che i contribuenti hanno contratto con Equitalia prima del 1999 inferiori ai 2.000 euro, sia che riguardino imposte, sanzioni o interessi.
Nello specifico l’annullamento riguarderà tutte le somme iscritte a ruolo per debiti di natura tributaria o di altra natura, per contributi Inps, multe, contravvenzioni stradali e sanzioni di vario genere.
Per sapere se il proprio debito con Equitalia è automaticamente annullato, è necessario controllato che la data riportata nella cartella di notifica sia precedente al 31 dicembre 1999.
Annullare le cartelle di Equitalia ricorrendo ai giudici
L’annullamento delle cartelle di Equitalia può essere fatto anche ricorrendo ai giudici tributari. Per farlo è necessario che la cartella presenti dei ‘vizi’ che ne inficiano la validità, come vizio di notifica, mancato rispetto dei termini di decadenza, vizio di motivazione, omessa indicazione del responsabile del procedimento, mancato rispetto della normativa in tema di riscossione frazionata e l’avvenuto annullamento dell’avviso di accertamento.
Per poter ricorrere ai giudici tributari, però, ci sono delle scadenze da rispettare che variano in base al tipo di cartella. Ad esempio, cartelle riferite a imposte sui redditi, tasse automobilistiche o canone Rai devono essere contestate entro 60 giorni.
Per le multe, invece, il termine per il presentare il ricorso è di 30 giorni.
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