Disciplina dei CNNL per la fruizione ad ore del congedo parentale

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 La legge di stabilità 2013 (legge 228/12) ha introdotto la possibilità per i genitori di usufruire dei congedi parentali concessi ai lavoratori dipendenti nei primi 8 anni di vita del bambino anche ad ore.

 

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Nel testo della legge si specifica che questa possibilità, però, per la sua realizzazione è subordinata alla disciplina che ne danno i contratti collettivi di lavoro relativi a modalità di fruizione, criteri di calcolo della base oraria ed equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

Con l’interpello 25 del 22 agosto 2013, il Ministero ha risposto all’istanza del Cgil, Cisl e Uil nella quale erano stati chiesti chiarimenti al Ministero per la determinazione di quale livello di contratto nazionale debba essere utilizzato per la formulazione della disciplina a riguardo della fruizione dei congedi parentali ad ore.

Il Ministero ha chiarito che la disciplina di riferimento è sia la contrattazione nazionale di settore che la contrattazione collettiva di secondo livello.

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Inoltre, come specifica il Ministero, i contratti nazionali collettivi di secondo livello sono abilitati anche a stabilire le modalità di fruizione e differimento del congedo per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.

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