La società si appresta a impugnare il provvedimento Antitrust, considerato dannoso per i Clienti e in contrasto con le norme italiane ed europee
“A tutela delle proprie ragioni e degli interessi di tutta la clientela, Enel impugnerà immediatamente il provvedimento dell’Autorità, confidando che la valutazione di un giudice terzo possa ripristinare le minime condizioni di Diritto necessarie per la sopravvivenza di un mercato già afflitto da tanta turbolenza”.
“L’Autorità chiede di applicare l’articolo in questione anche ai rinnovi contrattuali, proponendo dunque un’interpretazione analogica errata di una disposizione eccezionale, in contrasto con le norme nazionali e i regolamenti europei. Enel ha sinora fatto fronte alla grave crisi provocata dall’aumento dei costi del gas mantenendo invariati i prezzi per i propri clienti durante tutta la validità dei contratti. Per far ciò, la società ha mantenuto il prezzo di vendita dell’energia rinnovabile sui valori storici di prima della crisi e ha sopportato le perdite determinate dalla crescita del prezzo del gas, che ha penalizzato le imprese generatrici di energia elettrica”.
Il provvedimento emanato, “impedendo di recepire le variazioni di costo intervenute dopo la scadenza del contratto, danneggia i clienti per i quali gli operatori elettrici non avranno energia disponibile a prezzi pre-crisi e che rischiano dunque – stante l’impossibilità di rinnovare il contratto – di transitare sul mercato tutelato o della salvaguardia, che oggi pratica prezzi più alti di quelli applicati in sede di rinnovo delle offerte in scadenza”.
L’Antitrust aveva emanato dei procedimenti istruttori nei confronti di sette principali società fornitrici di energia e gas sul mercato libero per modifica illegittima delle condizioni di fornitura, che avrebbe provocato un ingiustificato aumento di prezzo agli utenti. Con riferimento al procedimento istruttorio annunciato dall’Autorità, la società “precisa di non avere modificato alla propria clientela le condizioni economiche durante il periodo di validità dei contratti, conformemente a quanto disposto dall’articolo 3 del Decreto Legge Aiuti bis”.