All’ interno del Decreto Occupazione, ovvero il Decreto Lavoro che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2013 una parte dei provvedimenti in esso inseriti vanno a modificare quanto prescritto dalla precedente riforma del lavoro, la Riforma Fornero.
> Guida al Decreto Occupazione: i contratti tempo determinato
Oltre a quelli inerenti i contratti a tempo determinato e quelli relativi i contratti a chiamata e il cosiddetto lavoro intermittente, ve ne sono anche alcuni che riguardano il lavoro occasionale e il lavoro a progetto o co. co. pro.
> Guida al Decreto Occupazione: i contratti a chiamata
Per quanto riguarda la normativa inerente il lavoro occasionale accessorio il testo del Decreto Lavoro va a modificare il precedente testo della Riforma Fornero cancellando alcune parole. Nel nuovo Decreto si legge quindi la frase:
“Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative
di natura meramente occasionaleche non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare”.
Per quanto riguarda, invece, il lavoro a progetto o co. co. pro., e per i contratti che prevedono le associazioni in partecipazione, è estesa anche a questi ultimi la eventuale procedura di convalida delle dimissioni e di risoluzione consensuale.