Ancora una volta è necessario chiarire alcune prassi riguardanti uno degli istituti più discussi degli ultimi tempi in maniera fiscale: il ravvedimento operoso. Il Fisco cerca in tutti i modi di recuperare fondi utili alle casse dello Stato e la disponibilità a venire incontro ai contribuenti è massima.
I chiarimenti riguardanti l’istituto del ravvedimento operoso sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate. Le sanzioni per gli omessi versamenti di tasse o tributi sono state rese, con il Jobs Act graduali basate sul tempo intercorso dalla violazione al pagamento.
In questo modo si vuol premiare i contribuenti che rimediano alle violazioni in maniera tempestiva. Le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate aiutano ad individuare il momento da cui inizia a decorrere il termini per effettuare il avvedimento in caso di omesso versamento o in caso di errori nella dichiarazione.
A rendere noti questi chiarimenti è la circolare 23/E dello scorso 9 giugno che ha cercato di chiarire tutti i dubbi relativi alle novità introdotte al ravvedimento operoso dalla Legge di Stabilità 2015.
Nella circolare viene chiarito l’ambito di applicazione del ravvedimento operoso e la relazione tra ravvedimento che può essere effettuato entro 90 giorni dalla violazione e quello che potrebbe essere effettuato entro la scadenza della presentazione dell’anno successivo alla commissione della violazione.
Nel ravvedimento operoso da effettuare entro 90 giorni rientrano anche i tributi locali e regionali e anche le tasse automobilistiche. Il ravvedimento operoso decorre, secondo quanto chiarito, dal momento della violazione e non dal termine per la presentazione della dichiarazione.
Con il ravvedimento operoso è possibile porre rimedio alle seguenti violazioni ed errori nelle dichiarazioni:
- regolarizzazioni di errori ed omissioni
- omissione della presentazione della dichiarazione