I lavoratori agricoli che sono stati assunti con la qualifica di operai e sono stati assunti a tempo indeterminato o determinato con un contratto incentivato, possono accedere al trattamento di disoccupazione per tutti i giorni non lavorati anche se compresi nel periodo del contratto. Facciamo chiarezza. Secondo fonti ufficiali il riferimento normativo sarebbe il messaggio 2239 dell’INPS emanato il 30 marzo 2015. In questo messaggio si prende atto del fatto che i lavoratori agricoli, anche se assunti con contratto a tempo indeterminato, non lavorano tutti i giorni, ma vengono chiamati quando ce n’è bisogno. I giorni non lavorati, anche durante il contratto di lavoro, sono indennizzabili con il trattamento di disoccupazione.
Questa novità non fa che evidenziare una caratteristica dell’attività agricola, che è segnata dalle prestazioni discontinue per cui il sussidio serve ad indennizzare tutti i periodi di contratto non lavorati.
> INPS – Domanda di prestazione di disoccupazione agricola
Possono accedere a questo tipo di trattamento di disoccupazione coloro che sono iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, che possono attestare lo status di lavoratore agricolo, che hanno una qualifica di appartenenza e possono indicare le giornate effettivamente lavorate in un anno.
L’INPS spiega che le giornate inserite negli elenchi non sempre sono oltre la durata del contratto di lavoro, per questo l’indennità di disoccupazione agricola spetta per tutte le giornate non lavorate, anche se all’interno del periodo coperto dal contratto.
Per calcolare il numero di giornate indennizzate si sottraggono i giorni lavorati o già indennizzati dal totale dei giorni dell’anno quindi da 365.
La domanda di disoccupazione deve essere fatta dal lavoratore e per ora riguarda i giovani tra 18 e 35 che sono stati assunti con i benefici del decreto legge 91/2014 che riguarda le assunzioni a tempo indeterminato e determinato di giovani privi di impiego da almeno 6 mesi e primi di diploma di scuola secondaria di secondo grado.