I compensi esosi dell’amministratore

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 L’Amministrazione finanziaria, in alcuni casi, può mettere in discussione le scelte fatte dagli amministratori delle società che magari decidono di pagare in modo troppo generoso le prestazioni dell’amministratore unico. L’ordinanza cui facciamo riferimento è la numero 9036 del 15 aprile 2013.

Quando l’IVA è indetraibile

In questa ordinanza la Corte di Cassazione ha spiegato che dal reddito d’impresa sono indeducibili i compensi versati all’amministratore unico che nelle indagini risultano sproporzionati e soprattutto privi di ragioni economiche giustificative.

Le buste paga gonfiate sono fraudolente

E’ come se l’amministrazione tributaria avesse deciso un tariffario limite per gli amministratori unici, un tetto massimo oltre il quale la spesa è da considerarsi sproporzionata. Il fatto cui fa riferimento il pronunciamento è il seguente: la commissione tributaria ha rigettato il ricordo di una società a responsabilità limitata che si era opposta ad un avviso di accertamento IRPEG/IRAP.

L’ente impositore, infatti, aveva intenzione di recuperare una parte, quella eccedente il famoso “tariffario”, versata all’amministratore unico. Il giudizio della Corte d’Appello è stato avverso alla società perché non erano state fornite prove dell’esistenza di valide ragioni economiche della deduzione dei componenti negativi del reddito, contestati.

La normativa fiscale sulle società di capitali e sulle società di persone, spiega che possono essere considerati elementi negativi i compensi all’amministratore unico e in capo alle società sono deducibili nell’esercizio in cui sono pagati e in capo agli amministratori sono tassabili nell’esercizio in cui sono incassati.

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