Il Trattamento di Fine Rapporto o TFR, più comunemente chiamato anche liquidazione, è la somma che ogni datore di lavoro è tenuto a versare ai propri lavoratori dipendenti al termine del rapporto di lavoro stesso, indipendentemente dalla causa che ha motivato la conclusione della collaborazione.
> Che cosa è l’ anticipo sul TFR
L’ erogazione del TFR, dunque, deve avvenire di norma a conclusione di un rapporto lavorativo, ma in alcuni casi di particolare necessità è concessa ai lavoratori dipendenti la possibilità di richiedere al proprio datore di lavoro un anticipo sul totale del TFR accantonato fino a quel momento.
> TFR – Quietanza liberatoria per saldo del TFR
Per non privare, tuttavia, le aziende di piccole dimensioni di risorse di finanziamento di fondamentale importanza, la legge stabilisce che eventuali anticipi sul TFR siano erogabili in massima misura al 10% dei richiedenti e comunque in una percentuale non superiore al 4% del numero dei dipendenti totali dell’ azienda.
Inoltre, l’ ammontare erogabile del TFR per ogni singolo lavoratore che faccia richiesta dell’ anticipo non può superare il 70% del totale dell’ accantonamento, mentre per la restante parte, il datore di lavoro potrà provvedere, a tempo debito, a liquidare il relativo saldo.
In caso di morte improvvisa del lavoratore, infine, il TFR accantonato viene liquidato a beneficio del coniuge, dei figli, degli eventuali parenti a carico o secondo le normali disposizioni della successione legittima.