La direzione Affari legali e contenzioso dell’ Agenzia delle Entrate ha recentemente ribadito, attraverso la pubblicazione della circolare 15 / 2013, la non retroattività del redditometro, lo strumento per la lotta all’ evasione fiscale che entrerà tra pochi giorni in funzione.
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Con quest’ ultima disposizione, dunque, il Fisco ha confermato che le nuove misure non saranno applicate agli accertamenti sintetici relativi ai periodi di imposta anteriori all’ anno 2009 e ha corretto quanto precedentemente affermato, a proposito dei limiti di applicabilità dello strumento, all’ interno del DM dello scorso 24 dicembre 2012.
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La retroattività del Redditometro, inoltre, per i legali dell’ Agenzia, sarebbe in contrasto anche con quanto previsto dall’ articolo 22 del Dl 78/10, al comma 1, che ha previsto che le modifiche apportate all’articolo 38 del Dpr 600/73 sono applicabili solo per gli accertamenti dal 2009 in avanti.
Un’ altra precisazione, infine, riguarda la sostanziale differenza esistente tra il Redditometro e gli studi di settore, che ammettono una applicazione retroattiva delle norme. Mentre, infatti, la retroattività di questi ultimi è oggi universalmente condivisa e riconosciuta, bisogna considerare che con il nuovo metodo sono i costi effettivamente sostenuti dai contribuenti o attribuiti ad essi su base statistica a fondare la previsione di spesa.