Capita spesso che un marittimo, iscritto alla gente di mare, che non sia un pescatore autonomo o un armatore, sia imbarcato per guadagnare su navi con bandiera straniera. I marittimi che si trovano in questa situazione, per il fisco, sono dei lavoratori estero-residenti.
L’Agenzia delle Entrate ha provato a chiarire la posizione fiscale di queste persone spiegando che – in linea generale, il reddito del lavoratore dipendente residente in Italia, prodotto all’estero, è regolato dall’articolo 51 del Tuir.
Come di determina il reddito di questi lavoratori? Se l’attività lavorativa è prestata all’estero, in modo continuativo ed esclusivo, per un tempo che deve essere almeno di 183 giorni nell’arco di 12 mesi, il reddito è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite dal decreto del Ministero del Welfare, senza tenere tenere conto dei compensi effettivamente ottenuti.
Per il 2012, le retribuzioni convenzionali da prendere come base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani che operano all’estero si trovano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2012.
In generale, ricorda FiscoOggi, nel nostro ordinamento è prevista un’esenzione fiscale dei redditi da lavoro prodotti, per l’attività dei lavoratori marittimi imbarcati su navi straniere. E per nave, s’intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, a scopo di rimorchio, pesca, diporto o altre finalità.