In un post pubblicato in precedenza abbiamo visto che uno dei regimi fiscali opzionali proposti dall’Agenzia delle Entrate riguarda le Società per Azioni che svolgono come attività prevalente quella della locazione immobiliare.
> Il regime fiscale agevolato per le Siiq e le Siinq dell’Agenzia delle Entrate
In un secondo post dedicato all’argomento avevamo cominciato a parlare dei requisiti richiesti dall’Agenzia delle Entrate per poter aderire a tale regime.
> Il regime fiscale agevolato per le Siiq e le Siinq dell’Agenzia delle Entrate – Requisiti necessari
In questo post è quindi nostra intenzione completare la discussione intrapresa, descrivendo le altre condizioni richieste.
Il regime fiscale agevolato per le Siiq e le Siinq dell’Agenzia delle Entrate – Requisiti necessari
Sempre in merito ai soci, l’Agenzia delle Entrate richiede che:
- almeno il 35% delle azioni della società deve essere detenuto da soci che non possiedono, più del 2% dei diritti di voto e più del 2% dei diritti di partecipazione degli utili.
In merito ai ricavi, invece, l’adesione al regime fiscale agevolato prevede la sussistenza della seguente condizione:
- che i ricavi provenienti dall’attività di locazione immobiliare rappresentino almeno l’80% dei componenti positivi del conto economico.
Questi sono dunque i requisiti che l’Agenzia delle Entrate prevede per l’adesione al regime agevolato delle Società quotate. Per quelle non quotate invece, le Siiq, devono sussistere i seguenti requisiti:
- le Spa non quotate devono risiedere all’interno dello Stato Italiano
- devono svolgere in via prevalente attività di locazione immobiliare
- devono essere controllate da una Siiq almeno per il 95% dei diritti di voto e per il 95% dei diritti di partecipazione agli utili
- devono aderire all’opzione congiuntamente alla Siiq che la controlla.