In un post pubblicato in precedenza abbiamo visto che quando vengono a crearsi problemi con la banca o l’istituto di credito in merito ad un investimento, i clienti possono rivolgersi in certe circostanze alla Camera di conciliazione e arbitrato della Consob. La Camera di di conciliazione e arbitrato presso la Consob offre ai clienti due servizi in particolare, che sono la conciliazione e l’arbitrato.
> Che cos’è la Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob
In questo post vedremo quindi in che cosa consiste la procedura dell’arbitrato.
> Dove presentare un reclamo che ha per oggetto un investimento
In che cosa consiste l’ arbitrato presso la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob
Uno dei due principali servizi offerti dalla Camera di Conciliazione e arbitrato attiva presso la Consob è appunto quello dell’arbitrato, una procedura che differisce dalla conciliazione per alcuni aspetti essenziali.
L’arbitrato è infatti una procedura alternativa a quella della giustizia ordinaria, con tempi sicuramente più brevi e costi decisamente ridotti. Nell’arbitrato le due parti in disaccordo affidano la risoluzione della loro controversia ad un soggetto privato, che riveste la funzione di arbitro.
L’ arbitrato si distingue quindi dalla conciliazione per il potere che viene conferito all’arbitro, che ha un potere decisionale.Le parti cioè hanno riconosciuto all’arbitro il potere di decidere chi ha torto e chi ha ragione e la decisione che l’arbitro emetterà sarà vincolante e assimilabile ad una vera e propria sentenza. Le parti saranno quindi tenute ad attenessi a quanto ufficialmente pronunciato dall’arbitro.
È opportuno ricordare, tuttavia, che non in tutte le circostanze è possibile ricorrere all arbitrato, ma solo nel caso in cui questa possibilità sia espressamente prevista dal contratto relativo all’investimento in questione.