Si discute molto in questi giorni della ritenuta d’acconto sui bonifici provenienti dall’estero entrata in vigore dal 1° febbraio. Un balzello fiscale per nulla trascurabile, dato che si tratta del 20% della somma bonificata.
La situazione sembra piuttosto complessa, anche la Commissione Europea in questi giorni sta visionando la norma per comprendere la legittimità, cerchiamo quindi di capirci qualcosa in più.
A quali bonifici si applica la ritenuta di acconto del 20%?
L’Agenzia delle Entrate ha specificato con apposita circolare che la trattenuta all’origine del 20% si applica a tutti i bonifici che arrivano dall’estero nei conti correnti delle banche italiane le cui somme sia derivanti da
- redditi da capitale, come gli investimenti all’estero
- redditi diversi, come quelli derivanti dalla compravendita o l’affitto di un immobile situato all’estero
La tassazione all’origine non si applica a bonifici che siano riferiti a retribuzioni da lavoro o da proventi derivanti da una libera professione o da attività d’impresa.
La ritenuta d’acconto si può evitare?
La risposta a questa domanda è sì, la ritenuta del 20% all’origine si può evitare, ma deve essere il correntista a produrre la documentazione necessaria. Se il correntista non comunica l’esclusione dalla tassazione, la banca applica automaticamente la ritenuta anche nel caso di trasferimenti che sarebbero, in realtà, esenti.
Come evitare la ritenuta sui bonifici esteri
Per evitare la ritenuta il correntista deve presentare alla sua banca la seguente documentazione:
- autocertificazione per dichiarare che le somme in entrata dall’estero non provengono da redditi da capitale o da redditi diversi
- tutti i documenti che possano certificare l’esenzione, come il quadro Rw della dichiarazione dei redditi, ovvero quello in cui si dichiarano le attività all’estero.