La Scia e la Dia sono considerate delle dichiarazioni di inizio attività che si presentano in sostituzione delle denunce e non possono essere considerate delle istanze, quanto piuttosto un dei semplici avvisi. Per questo, in tali dichiarazioni, non deve essere pagata l’imposta di bollo.
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Le imprese che devono per legge comunicare l’inizio, la cessazione o la modifica di un’attività produttiva attraverso la Scia, se non uniscono alla dichiarazione anche un provvedimento o una certificazione, non devono pagare l’imposta di bollo.
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Al contrario il bollo da 14,62 euro a foglio serve nel caso della richiesta di nulla osta di fattibilità, documento che i titolari di un’impresa devono chiedere al comando dei Vigili del Fuoco.
A fare chiarezza sull’argomento ci ha pensato la risoluzione 24/E dell’Agenzia delle Entrate che ha spiegato i casi in cui l’imposta di bollo deve essere applicata e quelli in cui invece non è necessaria.
Siccome la richiesta di nulla osta per i lavori, inviata ai Vigili del Fuoco, prevede poi il rilascio di un certificato, l’emanazione di un atto amministrativo, allora è necessario pagare l’imposta di bollo. Cosa che non può essere valida quando invece la risoluzione non comporta alcun atto amministrativo.