Sarebbe una constatazione di buon senso quella di dire che le spese “vaghe” o “varie” che dir si voglia non possono contribuire come componenti negativi del reddito, invece la Corte di Cassazione è dovuta entrare nel merito della questione.
Con la sentenza n. 22661, pubblicata l’11 dicembre scorso, la Corte di Cassazione ha spiegato che l’imprenditore che voglia usufruire del beneficio fiscale della deducibilità dei costi di ammortamento, può farlo soltanto indicando le spese che ha sostenuto in modo analitico.
Contrariamente, se le spese inserite nel bilancio presentano un’indicazione troppo sintetica, non sono ritenute ammissibili. Anche questa sentenza nasce da un episodio reale.
Durante una controversia su un avviso d’accertamento Irpeg e Ilor, la Commissione tributaria ha accettato parzialmente l’appello della Srl alberghiera che, dopo un primo grado di giudizio sfavorevole, chiedeva di poter dedurre le quote di ammoratmento presentanto un’indicazione analitica delle voci contabili che erano state usate come ammortamento, ma erano state indicate soltanto sinteticamente.
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito la necessità di avere nel bilancio delle voci spiegate in modo analitico ai fini del controllo di gestiore. Il giudice ha ribadito dunque la necessità di redigere il bilancio in modo chiaro, dimostrando la sussistenza, l’entità e l’inerenza dei componenti negativi.