Sono state necessarie due risoluzioni del dipartimento delle Finanze, per spiegare meglio la questione dell’esenzione del pagamento dell’IMU per gli immobili usati dagli enti non commerciali. Le precisazioni hanno reso più elastica l’interpretazione della normativa in vigore.
►Soddisfano le entrate avute dall’IMU
Il primo punto riepilogato dal dipartimento delle Finanze riguarda i termini entro i quali chiedere l’esenzione. Il primo appuntamento era stato fissato al 31 dicembre 2012, ma è stato sottolineato che questo termine non è da considerarsi perentorio. Vuol dire quindi che le associazioni no profit, come anche gli enti ecclesiastici, possono ottenere l’agevolazione anche se non si sono adeguati alla normativa entro il 31 dicembre, se cioè non hanno modificato statuto ed atto costitutivo al fine di rispettare i requisiti previsti dal Regolamento.
►Dichiarazione unica IMU per gli enti non commerciali
I requisiti generali per accedere all’agevolazione sono stati ribaditi nella Risoluzione numero 3/Df. In primo luogo si specifica che gli utili non devono essere redistribuiti a meno che la legge non lo preveda, oppure possono essere distribuiti all’Enc (ente non commerciale) della struttura che svolge una o più attività istituzionali previste dalla normativa. Si spiega inoltre che gli avanzi di gestione devono essere reinvestiti per gli scopi istituzionali, e se l’associazione è sciolta, il patrimonio deve essere devoluto ad un altro ente non commerciale che fa un’attività analoga.
L’ultima precisazione fatta dal Dipartimento delle Finanze spiega che non si può considerare che l’immobile dato in comodato generi un reddito.