Per legge è possibile chiedere che il trattamento ASpI e Mini-ASpI sia liquidato in un’unica soluzione e senza il pagamento degli oneri legati alla somma ottenuta. L’obiettivo di questa misura è di favorire il superamento degli ostacoli economici iniziali per l’apertura di una nuova attività.
Abbiamo fatto presente che per l’indennità di disoccupazione ci sono dei limiti fissati che consentono di conservare, oppure sospendere e infine perdere il sussidio. Chi è in uno stato di disoccupazione e voglia invece aprire un’attività in proprio è probabile che debba affrontare dei costi superiori alle sue possibilità. Per questo è stata concessa la liquidazione anticipata di ASpI e Mini-ASpI.
> Conservazione dell’indennità di disoccupazione
> La sospensione dell’indennità di disoccupazione
In base alla normativa contenuta nella circolare 62/2015, il lavoratore che chiede la liquidazione anticipata in un’unica soluzione del trattamento di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI ha diritto all’intera somma ancora non percepita, senza decurtazioni, anche se intraprende un’attività autonoma che resta sotto il limite previsto restare in disoccupazione. Il passaggio cruciale di questa circolare è il seguente:
L’erogazione in una unica soluzione ed in via anticipata dell’indennità ASpI o mini ASpI – a differenza di quando viene effettuata mensilmente – non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e non ha più la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale. Essa assume la natura specifica di contributo finanziario per lo sviluppo dell’autoimprenditorialità destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attività che il lavoratore in disoccupazione svolge. Il contributo risulta inoltre preordinato allo scopo, già in altri casi perseguito dal legislatore, di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato indirizzando i disoccupati nel settore delle attività autonome e delle cooperative, in luogo del reimpiego con rapporto di natura subordinata, che, si osserva, potrebbe essere di difficile reperimento specie in fasi congiunturali dell’economia. In tal senso si è espressa anche la Cassazione sul tema analogo dell’anticipazione dell’indennità di mobilità (Cfr. ad es. Cassazione Sezione Lavoro n. 9007 del 20 giugno 2002 e Cassazione Sez. lavoro n. 12746 del 25-05-2010).