Il settore della pesca, dal punto di vista previdenziale e fiscale, è sottoposto a regimi particolari. Basta pensare alla cassa marittima che definisce la pensione dei marinai, o alle imposte che gravano sui pescherecci. Una precisazione dell’Agenzia delle entrate sui rifornimenti.
Come per tutte le attività imprenditoriali legate all’imposta sul valore aggiunto, il costo dell’Iva si scarica per le spese inerenti alle attività. Ma non sempre e non ovunque, questa legge di buon senso è valida.
Nel settore della pesca, per esempio, le barche possono scontare l’Iva soltanto per vettovagliamento e provviste che sono portate a bordo, ma non possono scontare l’Iva del rifornimento carburanti e dei lubrificanti, visto che nel loro caso vige il cosiddetto regime della non imponibilità Iva.
E’ stato necessario un chiarimento su questo punto, arrivato con la risoluzione 10/E del primo febbraio 2012. Il documento in questione ha legiferato sul regime di non imponibilità Iva nelle attività legate alla pesca. E fino a questo momento?
Finora c’erano stati dei dubbi sull’interpretazione della locuzione “provviste di bordo” perché si pensava che questa nuova dicitura, introdotta nel 2006, a sostituzione del precedente “vettovagliamento”, potesse in qualche modo includere anche i carburanti.
L’Agenzia delle entrate ha poi precisato che nelle provviste di bordo non possono rientrare i “beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento”.