Uno dei requisiti inizialmente previsti per la costituzione delle cosiddette Società a responsabilità limitata semplificate, Srls, consisteva nell’ obbligatorietà di utilizzare, in fase di costituzione, un modello di statuto standard fornito dal Ministero.
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L’articolo 2463-bis del Codice Civile prevedeva infatti che l’atto costitutivo delle Srls dovesse «essere redatto come atto pubblico in conformità del modello standard fornito attraverso decreto» ministeriale.
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Nel corso dei mesi, tuttavia, questa norma e questo requisito ha trovato una formulazione differente all’ interno della normativa.
Il Ministero di Giustizia, infatti, attraverso l’ emanazione di un parere nello scorso dicembre – n. 43644 – poi diffuso attraverso la pubblicazione di una Circolare – la 3657/C – da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, ha stabilito che lo statuto delle Srls può essere in realtà adattabile al modello, a patto che, tuttavia, vengano rispettate le clausole principali.
La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico ha quindi precisato che il modello fornito attraverso il decreto può essere adattato e integrato dalle parti a seconda delle loro reciproche esigenze, al fine di non limitare l’ autonomia negoziale delle stesse.
Le parti sono quindi libere di effettuare delle deroghe al contenuto standard, pattuendone uno diverso.