La pubblicazione del cosiddetto Decreto del Fare, alcune settimane fa, ha sancito l’ obbligatorietà della presenza e della consulenza di un avvocato in tutte le procedure di mediazione, che non potranno quindi essere più portate avanti senza il supporto di un legale.
> Le novità apportate al Decreto del Fare dalla Commissione Affari Costituzionale e Bilancio
Lo svolgimento di una procedura di mediazione è, di conseguenza, ritenuto obbligatorio in una serie di procedimenti giuridici piuttosto comuni, per i quali sarà necessario, d’ ora in avanti, preventivare anche le eventuali spese legali.
> Le novità per la riscossione dei debiti apportate dal Decreto del Fare
Ecco quali casi riguardano i tipi di causa interessati dalla procedura di mediazione:
- diritti reali (usufrutto, servitù di passaggio, diritto di abitazione usucapione)
- distanze tra le costruzioni
- locazione
- comodato
- condominio
- divisione patrimoniale
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- affitto di aziende
- risarcimento danni da responsabilità medica.
Non sono invece oggetto di mediazione i decreti ingiuntivi, per i quali resta sempre possibile rivolgersi direttamente al giudice.
Per quanto riguarda invece i costi di una procedura di mediazione, saranno in genere sempre proporzionali al valore della controversia oggetto della procedura e serviranno a pagare l’ operato del mediatore. Per il mediatore sono dunque in genere previsti i seguenti compensi:
- 60 euro, per liti di valore fino a 1.000 euro
- 100 euro, per liti di valore fino a 10.000 euro
- 180 euro, per liti di valore fino a 50.000 euro
- 200 euro, per liti di valore superiore 50.000 euro.