Il Modello 730 per la dichiarazione dei redditi può essere presentato solo da dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in quanto eventuali debiti e crediti risultanti dalla dichiarazione stessa potranno essere scontati nella busta paga.
► Cos’è e quando si usa il Modello 730 integrativo
Con l’emendamento al Decreto del Fare sull’argomento, è stata data la possibilità di utilizzare il Modello 730 anche per quei lavoratori che si trovano senza un sostituto d’imposta. L’emendamento entrerà in vigore a partire dal 2014.
La decisione è stata presa per andare incontro alla platea sempre più vasta di contribuenti che si trovano senza lavoro e, quindi, senza un sostituto d’imposta. Nel testo dell’emendamento si legge che il Modello 730 può essere presentato da soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilato anche «in assenza di un sostituito d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio».
In questo caso, se dalla dichiarazione emerge che il contribuente è in debito, saranno i Caf a provvedere all’invio del Modello F24 all’Agenzia delle Entrate.
Il versamento può essere effettuato anche con delega, da compilare in ogni sua parte, che deve essere consegnata al contribuente entro e non oltre il 6 giugno (proroga possibile fino al 6 luglio ma con maggiorazione dello 0,4%).
Se, invece, la dichiarazione dei redditi restituisce una situazione di credito del contribuente, il rimborso sarà effettuato dall’amministrazione finanziaria.
► Senza lavoro e senza sostituto d’imposta: due anni per i rimborsi
Inoltre, l’emendamento prevede che il Modello 730 possa essere presentato anche in mancanza di un sostituto d’imposta già per il 2013, ma solo nel caso in cui la risultante della dichiarazione sia un credito a favore del contribuente.