Nelle specifico le norme che la Commissione Europea ha chiesto vengano riviste (entro il termine massimo di due mesi) per fare sì che anche le normative italiane siano adeguate a quelle europee sono la norma che che esonera il datore di lavoro dalla sua responsabilità in materia di salute e sicurezza in caso di delega e subdelega e al norma che differisce nel tempo l’obbligo di fornire un documento di valutazione dei rischi nel caso di nuove imprese o di modifiche significative nell’attività di un’impresa.
– proroga dei termini per la redazione di documenti contenenti i risultati di una valutazione dei rischi nel caso di una nuova impresa o di modifiche sostanziali apportate a un’impresa esistente;
– il differimento dell’entrata in vigore dell’obbligo di valutazione del rischio di stress da lavoro;
– il differimento dell’entrata in vigore della legislazione sulla salute e sulla sicurezza per i lavoratori appartenenti a cooperative sociali e organizzazioni di volontariato della protezione civile;
– la proroga dei termini per l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti in data 9 aprile 1994.