Una casa galleggiante, di quelle che si trovano soprattutto in Nord Europa, che sia affittata a terzi per un’attività commerciale, non è sottoposta al pagamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Ecco la decisione della Corte di Giustizia.
Il fatto. Ad una cittadina tedesca, che possiede una casa galleggiante, è stato chiesto di pagare l’IVA sulla locazione del suo immobile che in quanto tale poteva essere considerato immobilizzato in modo definitivo sulla riva del fiume. L’immobile in questione era usato come ristorante e discoteca.
La cittadina tedesca, però, ha già stipulato un contratto con lo stato per l’occupazione di una parte del Reno e del terreno immediatamente confinante con la casa sull’acqua. Questa signora ha poi pensato di concedere il suo immobile in affitto ad una società che ha trasformata la struttura in una discoteca.
Sul canone d’affitto corrisposto i firmatari del contratto non hanno pagato l’Iva, dal momento che si tratta appunto di un contratto di affitto. L’amministrazione tedesca, verificato che l’affitto riguardava un bene mobile, ha chiesto alla contribuente di versare l’Iva evasa.
Per dirimere la questione la Corte d’Appello tedesco ha sottoposto dei quesiti alla Corte di Giustizia Europea che ha definito un quid unico la casa galleggiante, l’area per l’ormeggio della stessa e i pontili necessari all’accesso e poi ha spiegato che la casa galleggiante deve essere trattata come un immobile dando quindi ragione alla cittadina.