Con la legge di stabilità (legge n. 218/2012) sono entrate in vigore, con decorrenza dall’1 gennaio appena passato, delle modifiche alle regole di compilazione delle fatture di vendita. Il legislatore, infatti, ha recepito il contenuto della direttiva 2006/112/UE in materia di fatturazione e ha adeguato gli standard italiani a quelli europei.
► La fattura dice se l’acquisto è privato o per la ditta
In base alle norme elencate in precedenza le fatture che saranno emesse a partire dall’1 gennaio, dovranno poter essere identificate in maniera univoca. Questo vuol dire, in prima istanza, che si dovranno prendere degli accorgimenti precisi per la numerazione delle stesse. Le possibili soluzioni sono due:
1. Continuare la numerazione progressiva dall’ultima fattura dell’anno precedente (quindi, se l’ultima del 2012 era la numero 127, la prima del 2013 sarà la 128);
2. Azzerare la numerazione ripartendo da 1, ma affiancando sempre al numero della fattura l’anno di riferimento (1/2013 oppure 2013/1).
► Fattura semplificata: sempre il codice del cliente
Queste nuove indicazioni hanno suscitato delle incertezze da parte di aziende e professionisti possessori di partita Iva,c che, prontamente accolti dall’Agenzia delle Entrate, hanno dato vita alla risoluzione n.1/E, secondo la quale:
– la data di emissione è un elemento assolutamente obbligatorio;
– l’identificazione univoca delle fatture è certificata sia da una numerazione progressiva potenzialmente illimitata, sia da altri elementi.
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Quindi, anche il solo riferimento del numero progressivo della fattura rimane un elemento identificativo inequivocabile. Si consiglia, quindi, di continuare la numerazione delle fatture con l’azzeramento del numero e di iniziare, invece, la numerazione progressiva solo a partire dal 2014, quando i sistemi di recepimento di tali documenti saranno stati aggiornati.