Prestiti in calo, che fare?

 La stretta creditizia, quella che viene comunemente chiamata credit crunch, presto presenterà il nuovo conto ai cittadini. Intanto chi ha bisogno di un po’ di liquidità per rimettere a posto il bilancio famigliare, oppure per eseguire dei piccoli acquisti, sta valutando tutte le possibilità. Le valutazioni, però, sono molto lunghe.

Le previsioni sui tassi futuri

Nel 2012, infatti, lo spiega bene anche il Crif, le famiglie italiane hanno rinunciato a chiedere prestiti e mutui, a  me non ci considerino fonti di finanziamento diverse da finanziarie e istituti di credito. L’importo medio erogato per le famiglie, che si parli di prestiti o di mutui, è indifferente, è calato molto nel 2012.

Le nuove soglie di usura su mutui e prestiti

La diminuzione si è assestata sul 3,7 per cento per i mutui ed è stata del 4,1 per cento per i prestiti finalizzati, ma il calo è stato ancora più consistente e nel dettaglio del 6,7 per cento se si parla di prestiti personali. La contrazione ha rispecchiato l’acuirsi della crisi che va a pesare sulle tasche delle famiglie del Belpaese.

I mutui immobiliari sono diminuiti e questa flessione della domanda ha fatto salire ancora di più i tassi applicati dalle banche. La contrazione dei prestiti, invece, è stata più che altro un ridimensionamento che ha riguardato soprattutto le richieste finalizzate all’acquisto dell’auto , seguite dalle spese d’arredamento, da quelle per gli elettrodomestici e via discorrendo.

 

Le previsioni sui tassi futuri

 Se avete acceso un mutuo negli anni scorsi ed avete optato per la soluzione variabile, in questo momento starete pregando affinché la crisi duri e i tassi d’interesse restino al minimo. In questo modo, infatti, la vostra rata continuerà ad essere leggera senza affrontare le difficoltà crescenti del mondo creditizio.

Le banche concedono ancora pochi mutui

Ma se al contrario il mutuo non lo avete ancora acceso e siete alla ricerca del tasso più conveniente del momento, la prima cosa da analizzare sono i tassi medi applicati oggi a mutui e prestiti e poi le tendenze delle ultime settimane. Soltanto così potete azzardare ad una previsione per il futuro.

I tassi variabili, in generale, oggi rappresentano i prodotti che le banche hanno maggiormente a disposizione, praticamente sono l’80 per cento dei mutui attivi nel nostro paese. Siccome anche i tassi fissi meritano il loro momento di gloria, molti istituti di credito li stanno scontando dimostrando che anche scegliendo la sicurezza della rata certa, in qualche modo si può risparmiare. Ma per il futuro?

I migliori mutui a tasso variabile a 15 anni

Mediamente il tasso variabile resterà in un range compreso tra il 2,5 per cento e il 3 per cento. Mentre per il tasso fisso il recinto di oscillazione sarà tra 3 e 5,5 per cento. Lo spread, anche se ridotto dal singolo istituto di credito, resta la parte più consistente del TAEG.

La migliore surroga a tasso fisso

 In un periodo di forte crisi economica, la scelta di risparmiare appartiene a tutte le categorie di acquirenti e mutuatari. Oggi, in base alla ricognizione di Mutuisupermarket, scopriamo anche che la migliore surroga a tasso fisso la offre la BNL. La surroga, invece dell’accensione del mutuo classico, riesce a fa risparmiare qualcosa sulle spese riducendo la differenza tra tasso del mutuo e TAEG finale.

Le banche concedono ancora pochi mutui

La surroga a tasso fisso della BNL prevede un TAEG del 6,62 per cento. Il costo percentuale complessivo del mutuo è la somma del costo degli interessi del mutuo stesso, quindi il tasso, più le spese iniziali, le spese ricorrenti e l’imposta sostitutiva. Come abbiamo accennato il tasso non è molto distante dal TAEG e si assesta infatti sul 6,40 per cento.

Le offerte di Webank e BNL per i mutui di aprile

Le spese iniziali sono pari a zero per quanto riguarda perizia e istruttoria, mentre sono presenti le spese ricorrenti pari a 798 euro. Si tratta sostanzialmente dell’assicurazione scoppio e incendio che  è spalmata su tutte le rate per 2,66 euro a rata. L’imposta sostitutiva per questa surroga è pari a zero.

Da ricordare che l’importo minimo finanziabile è di 50 mila euro e l’importo massimo della surroga non deve superare il 75 per cento del valore dell’immobile, che corrisponde al valore di perizia disposto dalla banca.

Come farà a sopravvivere Apple

 Dalla morte di Steve Jobs in poi, il declino dell’azienda di Cupertino è stato praticamente “totale”. Adesso il nuovo management è costretto per la prima volta a fare i conti con un titolo che in borsa tende a non crescere. Per questo non sorprende che si cerchi affannosamente una soluzione. Nel tardo pomeriggio del 23 aprile, quindi appena qualche giorno fa, la Apple ha pubblicato i dati relativi al secondo trimestre fiscale ed ha annunciato di aver ricavi per 43,6 miliardi di dollari.

Apple pronta per le ultime novità

Questo risultato è stato al di sopra delle migliori attese degli analisti, però anche se può sembrare grandioso in un momento di crisi economica, in realtà copre la riduzione dell’utile netto che ha subito una flessione del 18 per cento. In pratica per la prima volta in 10 anni l’utile ha subito un calo sensibile e non è andato oltre i 9,5 miliardi di dollari.

Apple chiede aiuto agli executive

Lo scorso anno, tanto per fare un confronto, l’utile netto della Apple era di 11,6 miliari di dollari. I dati in questione, però, non hanno impensierito gli investitori e nemmeno gli azionisti perché finora le vendite dei dispositivi continuano a restare al di sopra della soglia di sicurezza.

In più per quanto riguarda l’ultimo trimestre, l’azienda di Cupertino annuncia di aver venduto 37,4 milioni di nuovi iPhone che sono 2,3 milioni in più rispetto al 2012. Lo smartphone della Mela morsicata continua a piacere.

Vademecum Riforma Lavoro – La Procedura Conciliativa Del Licenziamento Per Giustificato Motivo Oggettivo

 1. Cosa succede se il datore di lavoro non si presenta alla convocazione per l’espletamento del tentativo di conciliazione?

Se un datore di lavoro non si presenta nel giorno previsto per la convocazione per l’espletamento del tentativo presso la presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio il personale è tenuto a redigere il verbale di mancata presenza.

La procedura è da considerarsi comunque espletata.

2. I lavoratori possono farsi rappresentare in sede di procedura conciliativa?

Sì, ma solo dietro presentazione di apposita delega autenticata conferita ad avvocati e consulenti del lavoro abilitati a rappresentare il datore di lavoro.

3. Le parti possono presentare presso la DTL un accordo sindacale precedentemente raggiunto?

Sì. In questo caso gli Uffici possono prendere in considerazione l’accordo già raggiunto ed espletare verifica e successiva funzione notarile per l’accordo stesso.

4. È possibile ricorrere alla procedura conciliativa del licenziamento per giustificato motivo oggettivo in caso licenziamenti ad nutum?

Sono esclusi dalla conciliazionei casi di licenziamento del lavoratore nel periodo di prova, di licenziamento dei dirigenti di azienda, i licenziamenti intimati per superamento del periodo di comporto e il licenziamento dell’apprendista al termine del periodo formativo.

Vademecum Riforma del Lavoro

1. Contratto a tempo determinato

2. Contratto intermittente

3. Contratto di apprendistato e Contratto di associazione in partecipazione

4. Prestazioni di lavoro accessorio con i voucher

5. Contratto a Progetto

6. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Vademecum Riforma Lavoro – Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa A Progetto

 Quali sono le caratteristiche delle collaborazioni a progetto?

Il requisito indispensabile perché una collaborazione possa essere inquadrata nella tipologia del lavoro a progetto è la presenza della descrizione di uno specifico progetto funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale obiettivamente verificabile.

Cosa vuol dire che il progetto non può consistere nella riproposizione dell’oggetto sociale?

Il progetto che viene gestito dal collaboratore in questione deve avere  una sua specificità, compiutezza, autonomia ontologica e predeterminatezza del risultato atteso. Vuol dire che il progetto deve essere la linea guida delle attività del collaboratore.

Come viene determinato il compenso erogato al collaboratore?

Nella determinazione del compenso adeguato per il raggiungimento dell’obiettivo del progetto si fa riferimentoai minimi salariali applicati nello specifico settore alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati contenute nei contratti collettivi di riferimento.

Che rapporto c’è tra l’elencazione delle attività riconducibili ad altri rapporti di natura autonoma e la presunzione di subordinazione?

Il rapporto tra l’elencazione di tali attività e la presunzione di collaborazione esiste al solo fine ispettivo. Lo scopo è quello diuniformare l’attività di vigilanza, ma non rappresenta indicatore  di generale di distinzione  tra attività autonoma e subordinata.

Vademecum Riforma del Lavoro

1. Contratto a tempo determinato

2. Contratto intermittente

3. Contratto di apprendistato e Contratto di associazione in partecipazione

4. Prestazioni di lavoro accessorio con i voucher

5. Contratto a Progetto

6. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

 

Vademecum sulla riforma del lavoro – L’interpretazione

 Il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro hanno collaborato alla realizzazione del documento che chiarisce tutte le novità legislative introdotte con la riforma del mondo del lavoro voluta dal Ministro Fornero.

Si tratta del Vademecum sulla riforma del lavoro, nel quale si possono leggere una serie di domande e di risposte in merito ad alcuni degli argomenti soggetti a riforma che hanno suscitato maggiori perplessità e dubbi:

1. Contratto a tempo determinato

2. Contratto intermittente

3. Contratto di apprendistato e Contratto di associazione in partecipazione

4. Prestazioni di lavoro accessorio con i voucher

5. Contratto a Progetto

5. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Vademecum sulla riforma del lavoro – Il Contratto a tempo determinato

1. Cosa si intende con “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”?

La dicitura sta a significare che, a meno che non sussistano gli elementi di specialità previsti dal Legislatore il contratto che si deve stipulare tra datore e lavoratore deve essere ricondotto al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Quando si può utilizzare il contratto a termine acausale?

Il contratto a termine “acausale” che non prevede la necessaria individuazione delle ragioni giustificatrici e che non può avere durata superiore ai dodici mesi, può essere utilizzato solo nel caso in cui non siano già intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lavoratore dei precedenti rapporti di lavoro di natura subordinata. Si può utilizzare, invece, nel caso in cui i rapporti di lavoro, qualora ci siano stati, siano stati di natura autonoma.

3. È possibile la proroga del primo contratto a termine “acausale”?

No, il primo contratto a termine acausale non può essere prorogato, in nessun caso

4. È possibile fruire dei “periodi cuscinetto” se contrattualizzati con primo contratto a termine “acausale”?

In caso di assunzione con primo contratto a termine “acausale” si può ricorrere ai periodi cuscinetto – 30 o 50 rispettivamente  con  durata inferiore oppure pari o superiore a sei mesi del contratto a termine vigente – per evitare la trasformazione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato. Se si usufruisca dei periodi cuscinetto la durata massima del primo contratto a termine acausale diviene complessivamente di 12 mesi e 50 giorni.

5. In caso di prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro oltre il termine originariamente fissato o nel superamento dei periodi cuscinetto, quale sanzione viene applicata al datore di lavoro che non ne faccia tempestiva comunicazione ai competenti centri per l’impiego?

Nessuna. Sebbene sussista per legge il nuovo obbligo comunicazionale in capo al datore di lavoro nelle ipotesi di prosecuzione del rapporto, la mancata e/o tardiva comunicazione non produce alcuna conseguenza sanzionarono.

6. Nel caso in cui il rapporto di lavoro prosegua oltre il termine originariamente fissato, quali sono le conseguenze in caso si riscontri la sussistenza del lavoro nero?

La prestazione di lavoro resa nel periodo successivo allo scadere dei periodi cuscinetto è una prestazione “in nero”, per la quale è prevista una maxi sanzione che trova applicazione a partire dal 31esimo e dal 51 esimo giorno in base alla tipologia di periodo cuscinetto.

7. Il nuovo regime degli intervalli temporali tra un contratto a tempo determinato ed il successivo deve essere rispettato per qualunque tipologia di contratti a termine?

L’obbligo del rispetto degli intervalli vale per ogni tipologia di contratto a termine, indipendentemente dalla causale applicata, unica eccezione fatta per l’assunzione del lavoratore in mobilità, in considerazione della peculiarità del contratto e in quanto ipotesi non contemplata.

8. Il superamento del periodo massimo di occupazione a tempo determinato che porta alla trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato si applica anche per la somministrazione di lavoro a termine?

No. Come da espressa esclusione prevista dall’art. 22. comma 2, del D.Lgs. n. 276/

in caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 3 e seguenti.

9. Dopo un primo contratto a termine è possibile assumere il medesimo lavoratore con contratto di lavoro intermittente, senza rispettare gli intervalli temporali fissati?

Un tale tipo di condotta potrebbe integrare la violazione di una norma imperativa (art. 1344 c.c.) e trattandosi di un contratto stipulato in frode alla legge, la conseguente nullità dello stesso e la trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Vademecum Riforma Lavoro – Contratto Di Lavoro Accessorio

 Quando è possibile la retribuzione del lavoro occasionale e accessorio tramite voucher?

La riforma del lavoro prevede che le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio possano essere retribuite tramite voucher solo entro il limite dei 5.000 euro di retribuzione complessiva annua al netto delle trattenute previste dalla legge.

Il limite di 5.000 euro può essere percepito da qualsiasi numero di committenti, ma con il limite massimo di 2.000 euro annui percepiti dal medesimo committente.

È necessario specificare la natura del rapporto di lavoro per l’utilizzo dei voucher?

No, non sussiste l’obbligo di specifica della natura del rapporto di lavoro. L’unico determinante per l’utilizzo dei buoni lavoro è il limite economico dei 5.000 euro annui come sopra specificato.

Quali sono le conseguenze in caso di superamento del limite economico?

Solo in capo al soggetto committente avente natura di impresa e in sede ispettiva in caso di superamento del limite economico si procede alla verifica della prestazione svolta oltre limite e se vi siano i presupposti per la trasformazione del contratto occasionale in rapporto di tipo autonomo o subordinato, con le eventuali conseguenze sul piano lavoristico e contributivo.

Vademecum Riforma del Lavoro

1. Contratto a tempo determinato

2. Contratto intermittente

3. Contratto di apprendistato e Contratto di associazione in partecipazione

4. Prestazioni di lavoro accessorio con i voucher

5. Contratto a Progetto

6. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Vademecum Riforma Lavoro – Contratto Intermittente

 1. Quali sono i limiti di intermittenza e di durata perché un contratto di lavoro possa essere considerato di natura intermittente?

A determinare le condizioni per cui sussista la legittimità di un contratto di natura intermittente sono  le causali di carattere oggettivo o soggettivo e l’esatta coincidenza tra la durata della prestazione svolta e la durata del contratto.

2. Cosa si intende con individuazione dei periodi predeterminati da parte della contrattazione collettiva sul piano nazionale o territoriale per lo svolgimento delle prestazioni di natura intermittente?

I periodi prederminati sono periodi di tempo fissati che rientrano all’interno del contenitore/anno e, quindi, un periodo predeterminato non può essere di un anno intero. Nel caso in cui lo fosse, infatti, esisterebbero i presupposti per cui la collaborazione con contratto intermittente si trasformi in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

3. Quale sanzione amministrativa è prevista in caso di mancata comunicazione dell’espletamento della prestazione lavorativa di natura intermittente?

La sanzione amministrativa prevista per mancata comunicazione entro i termini stabiliti per legge è una sanzione pecuniaria da euro 400.00 ad euro 2400,00 con riferimento ad ogni lavoratore per cui e stata omessa la comunicazione.

Vademecum Riforma del Lavoro

1. Contratto a tempo determinato

2. Contratto intermittente

3. Contratto di apprendistato e Contratto di associazione in partecipazione

4. Prestazioni di lavoro accessorio con i voucher

5. Contratto a Progetto

6. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo