A partire dal 1° gennaio 2016 si dovranno attendere 4 mesi in più prima di andare in pensione perché l’INPS ha adeguato i requisiti previdenziali all’aspettativa di vita e lo ha comunicato agli assicurati con una circolare del 20 marzo 2015. Ecco cosa cambia.
Nella circolare INPS si spiega che l’innalzamento dei requisiti previdenziali è legato all’incremento dell’aspettativa di vita, vuol dire che si vive più a lungo e per questo si può lavorare più a lungo e andare in pensione un po’ più tardi. Questo adeguamento nasce di certo dalla presa di coscienza del cambiamento della società ma anche dalla necessità di evitare il collasso del sistema contributivo. Ecco le tabelle che riepilogano i cambiamenti che ci saranno a partire dal 1° gennaio 2016. Mediamente si andrà in pensione 4 mesi più tardi rispetto ad oggi.
> INPS – Istruttoria di una domanda di pensione di vecchiaia
Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214 del 2011) – requisito anagrafico
Lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima:
Anno | Età pensionabile |
Anno 2016 | 65 anni e 7 mesi |
Anno 2017 | 65 anni e 7 mesi |
Anno 2018 | 66 anni e 7 mesi |
Dall’anno 2019 | 66 anni e 7 mesi* |
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:
Anno | Età pensionabile |
Anno 2016 | 66 anni e 1 mese |
Anno 2017 | 66 anni e 1 mese |
Anno 2018 | 66 anni e 7 mesi |
Dall’anno 2019 | 66 anni e 7 mesi* |
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell’A.G.O. di cui all’art 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni:
Anno | Età pensionabile |
Anno 2016 | 66 anni e 7 mesi |
Anno 2017 | 66 anni e 7 mesi |
Anno 2018 | 66 anni e 7 mesi |
Dall’anno 2019 | 66 anni e 7 mesi* |
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:
Anno | Età pensionabile |
Anno 2016 | 66 anni e 7 mesi |
Anno 2017 | 66 anni e 7 mesi |
Anno 2018 | 66 anni e 7 mesi |
Dall’anno 2019 | 66 anni e 7 mesi* |
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, legge n. 214 del 2011) – requisito contributivo
Anno | Uomini | Donne |
Dal 2016 al 2018 | 42 anni e 10 mesi
(pari a 2.227 settimane) |
41 anni e 10 mesi
(pari a 2.175 settimane) |
Dal 2019 al 2020 | 42 anni e 10 mesi*
(pari a 2.227 settimane)
|
41 anni e 10 mesi*
(pari a 2.175 settimane)
|
*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.