Come funziona il periodo di comporto quando siamo in presenza di gravi patologie? L’assistenza per la risoluzione del problema è considera parte del periodo di malattia oppure è conteggiata come extra? Ecco come spiega la normativa SuperAbile.
Il comporto è quel periodo in cui il lavoratore in malattia conserva il posto di lavoro e il datore di lavoro non può procedere al licenziamento.
Molti contratti di lavoro del pubblico impiego (enti locali, scuola, sanità), prevedono che, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre che i giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, anche i giorni di assenza dovuti alle suddette terapie debitamente certificati.
I contratti del comparto Regioni e Autonomie Locali e del comparto Ministeri citano a titolo esemplificativo l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per soggetti affetti da HIV-AIDS.
Secondo alcuni contratti (per esempio per la scuola vedi art. 17 – comma 9 del contratto) per usufruire del beneficio non è sufficiente la grave patologia, ma è necessario che il dipendente debba sottoporsi a terapie invalidanti.
Sul punto, pertanto, è sempre necessario verificare che cosa prevede il contratto di lavoro del comparto di appartenenza.
Si spiega inoltre che in definitiva, le gravi patologie, e le relative terapie invalidanti, per le quali è prevista la retribuzione intera e la esclusione dal computo dei limiti massimi di assenza per malattia, non sono espressamente specificate dalla legislazione e dai contratti di lavoro, ma la gravità della patologia non può essere rimessa alla valutazione discrezionale del datore di lavoro e deve essere accertata e certificata da un medico della competente Azienda U.S.L. (o struttura convenzionata dice il contratto degli enti locali), ma in generale la certificazione è rilasciata da un medico in servizio presso l’azienda U.S.L. e molto spesso si tratta del medico legale.