Con il Decreto del Fare è stato raggiunto un importante traguardo per gli esodati che durante la loro carriera lavorativa siano stati esposti all’amianto.
► Tiriamo le somme sugli esodati: il primo decreto
L’articolo 42-ter della legge di conversione al decreto legge del fare, infatti, ha previsto che i certificati rilasciati dall’Inail che accertano l’esposizione all’amianto restino validi anche per la definizione dell’ammontare del trattamento pensionistico anche per tutti i lavoratori che risultino cessati (mobilità, proseguimento volontario contributi e beneficiari di fondi di solidarietà) alla data del 23 giugno 2013, giorno di entrata in vigore del del D.L. 76/2013.
Quindi, per tutti questi lavoratori esodati il calcolo del trattamento pensionistico si effettuerà in base ai coefficienti di moltiplicazione definiti in base al grado di esposizione all’amianto, e sono invalidati tutti i provvedimenti di revoca delle certificazioni già rilasciate.
Cos’è il beneficio previdenziale per l’esposizione all’amianto
Il beneficio previdenziale che l’Inps ha accordato in relazione all’esposizione all’amianto consiste in una maggiorazione del trattamento pensionistico in base a dei coefficienti di moltiplicazione proporzionali al tempo di esposizione del lavoratore.
► Tiriamo le somme sugli esodati: il secondo e terzo decreto
I coefficienti di moltiplicazione delle pensioni per l’esposizione all’amianto
I coefficienti di moltiplicazione che si applicano ai trattamenti pensionistici erogato dall’Inps hai lavoratori che ne abbiano fatto richiesta tramite certificazione dell’Inail sono:
1. 1,5 per i periodi di prestazione lavorativa nelle miniere e nelle cave di amianto;
2. 1,5 al periodo di esposizione all’amianto, nel caso di contrazione di malattia professionale documentata dall’INAIL a causa della medesima esposizione;
3. 1,25 all’intero periodo di esposizione all’amianto soggetto alla relativa assicurazione INAIL, purché di durata superiore a 10 anni.