La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta con una sentenza a precisare le modalità di funzionamento della tutela dell’auto nei parcheggi a pagamento di gestione comunale. Le nostre città e i nostri comuni sono infatti sempre più pieni di aree di sosta a pagamento che possono trovarsi lungo le strade o in apposite zone escluse dalla viabilità.
> Ok al biglietto elettronico sulla Legge di Stabilità
Quando l’automobilista parcheggia l’auto in una di queste zone di sosta, delimitate dalle caratteristiche strisce blu, è tenuto anche al pagamento della tariffa oraria o giornaliera stabilità dal gestore e al tempo stesso a conservare la ricevuta che viene rilasciata dall’apposito parcometro che costituisce una sorta di contratto tra le due parti.
> Le multe per ticket parcheggio scaduto sono illegittime
Proprio sulla base della stipula di tale contratto, quindi, per entrambe le parti derivano degli obblighi. Ma tra quelli relativi alle amministrazioni comunali, c’è anche quello di custodire l’auto parcheggiata? Come funziona la tutela dell’auto in questi casi? Che cosa dice in merito la giurisprudenza assicurativa?
In merito a tale questione la giurisprudenza assicurativa afferma che i Comuni o i gestori non hanno l’obbligo di custodire i veicoli parcheggiati nelle aree di sosta a pagamento delimitate dalle apposite strisce blu se viene esposto in posizione ben visibile – cioè adeguatamente percepibile prima della stipula del contratto – il cartello con dicitura – Parcheggio incustodito.
Al momento della stipula del contratto il contraete viene infatti informato delle caratteristiche della sosta. Inoltre, la predisposizione di misure atte a favorire la custodia pertiene maggiormente all’organizzazione delle modalità della sosta stessa.