Il regime fiscale opzionale IRAP dell’Agenzia delle Entrate
In alcuni post pubblicati in precedenza abbiamo visto in che cosa consiste il regime fiscale opzionale IRAP concesso ad alcuni tipi di società dall’Agenzia delle Entrate e quale è la procedura corretta da seguire per farne richiesta all’Agenzia.
> Che cosa è il regime fiscale opzionale IRAP dell’Agenzia delle Entrate
> Come richiedere il regime fiscale opzionale IRAP all’Agenzia delle Entrate
La procedura in questione, tuttavia, prevede anche il rispetto di tempistiche precise. In questo post vedremo quindi cosa dice in merito la normativa fiscale.
Quando richiedere il regime fiscale opzionale IRAP all’Agenzia delle Entrate
- La presentazione del modello di richiesta deve essere di norma effettuata entro 60 giorni di tempo dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si esercita il regime opzionale.
- Per le società di nuova costituzione, quindi, la richiesta può essere effettuata entro 60 giorni di tempo dall’inizio del primo periodo di imposta.
- Qualora invece ad intraprendere una nuova attività sia un imprenditore individuale, la scelta per il regime fiscale opzionale deve essere esercitata entro 60 giorni dalla data di inizio stessa.
- Anche per i soggetti IRES che si trasformano in società di persone, l’opzione deve essere esercitata entro 60 giorni di tempo dalla data della trasformazione giuridica.
- Se, al contrario, invece, una società di persone si trasforma in società di capitali, non è necessario presentare alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate, ma l’opzione si intende direttamente applicata.
E’ necessario ricordare, infine, che l’opzione ha una durata pari ad un triennio e risulta irrevocabile per questo periodo. La stessa durata di tre anni si applica al regime ordinario.