Un contribuente che non dimostri di risiedere nella casa acquistata sulla quale ottiene i benefici legati alla prima casa, può vedersi revocato il beneficio. Lo ha specificato la Cassazione chiamata a pronunciarsi su un fatto di cronaca. I dettagli del pronunciamento. La Cassazione nella sentenza numero 2181 del 6 febbraio 2015 spiga che il contribuente non ha diritto alle agevolazioni sull’acquisto della prima casa nel momento in cui anche se ha fatto l’istanza di trasferimento della residenza, per qualche motivo non l’ha ottenuta a seguito di un controllo negativo della polizia urbana. Anche se fa una seconda domanda i benefici fiscali vengono meno.
> Per le agevolazioni sulla prima casa vale il dato anagrafico
La richiesta di chiarimento è stata fatta da alcuni contribuenti che avevano acquisto un appartamento e nello stesso giorno avevano inoltrato la domanda d’iscrizione anagrafica nel Comune in cui è sito l’immobile. Al controllo dei vigili urbani non erano in casa e così gli è stata negata la residenza. Gli acquirenti hanno ripresentato la domanda accertata positivamente.
L’amministrazione finanziaria, a seguito del primo controllo ha revocato i benefici prima casa a queste persone provando a chiedere indietro le imposte non versate. Il contribuente ha presentato ricorso ed è stato accolto dalla Commissione tributaria provincia e poi anche in appello.
La Commissione regionale però ha voluto il ricorso alla Cassazione perchè riteneva, diversamente rispetto al giudice del riesame, che al seconda domanda non fosse una precisazione della prima o una sua reiterazione. La Cassazione ha accolto questo secondo ricorso spiegando che il dato anagrafico prevale su tutte le risultanti per la determinazione della residenza.