Le agevolazioni fiscali sono un tema molto caro agli italiani che sono sempre alla ricerca di strumenti e provvedimenti normativi che consentono loro un esborso minore di denaro. Le agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio rientrano nell’insieme.
Le agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio saranno inseriti dal Governo nel decreto “Sblocca Italia” per cui molti cittadini sono ancora col fiato sospeso e si chiedono quando è possibile accedere al bonus fiscale per questo tipo di lavori. L’Agefis, l’associazione dei geometri fiscalisti, ha provato a fare un po’ di ordine sulla normativa.
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Il primo chiarimento da fissare nella mente è quello che arriva dall’Agenzia delle Entrate che spiega come i lavori rifacimento degli intonaci delle parti comuni di un edificio, generalmente considerati nel computo della manutenzione ordinaria dell’immobile, le cui spese sono ripartite tra i condomini, possono diventare oggetto di bonus fiscale se effettuati sulle proprietà private dei singoli condomini. L’agevolazione fiscale ammessa, però, spetta al singolo condomino sulla base della quota millesimale.
L’articolo 1117 del codice civile ai numeri 1, 2 e 3, spiega bene quali sono le parti comuni di un edificio interessate dagli interventi di manutenzione ordinaria, su cui è possibile richiedere l’agevolazione: il suolo su cui sorge l’edificio, i portici, i vestiboli, le parti di uso comune, i cortili, i locali della portineria e quelli per l’alloggio del portiere, i pozzi, le cisterne, le fognature e gli ascensori.
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Non possono essere chieste agevolazioni se gli interventi di manutenzione riguardano la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture degli edifici, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento degli intonaci interni, la verniciatura delle porte del garage e l’impermeabilizzazione dei tetti e delle terrazze.
C’è comunque la possibilità di rendere agevolabili anche le spese che non lo sono se i lavori fanno parte di un lavoro più ampio di demolizione delle tramezzature, di realizzazione di nuove mura divisorie o di spostamento dei servizi.