La legge di Stabilità ha modificato anche la disciplina del ravvedimento operoso e si è cercato di capire come funziona nel caso che si debbano pagare l’IMU o la TASI. Ad analizzare l’applicazione pratica del provvedimento ci ha pensato l’IFEL.
Dopo le sanzioni introdotte dalla legge di Stabilità 2015, la legge n. 190/2014, è cambiato il sistema del ravvedimento operoso per i tributi locali quindi anche per l’IMU e la TASI. L’IFEL, l’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale, insieme alla Fondazione ANCI, ne hanno spiegato il funzionamento con la nota del 19 gennaio 2015.
Il ravvedimento operoso “intermedio” di applica ai tributi locali e consente la riduzione della sanzione ad un nono del minimo se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione. A meno che non sia prevista una dichiarazione periodica entro 90 giorni.
La disposizione fa riferimento ad un termine di 90 giorni collegato alla data di presentazione della dichiarazione o alla data in cui doveva essere effettuato il versamento. Questo vuol dire che i 90 giorni per i tributi comunali, decorrono dal momento della scadenza di pagamento del tributo.
In caso di omesso versamento del saldo IMU 2014, siccome è scaduto il termine per il ravvedimento sprint le sanzioni saranno così distribuite:
- sanzione ridotta a 1/10 del 30% quindi al 3% per i pagamenti entro il 15 gennaio,
- sanzione al 3,33% per i pagamenti entro il 16 marzo,
- sanzione al 3,75% per i pagamenti saldati entro il 16 dicembre 2015.
In sede di ravvedimento operoso si dovranno versare l’imposta le sanzioni ma vanno pagati anche gli interessi moratori che maturano giorno per giorno e si applicano all’importo dovuto a titolo d’imposta ed escluse le sanzioni. Il tasso d’interesse è dello 0,5% per il 2015.