Il contribuente che abbia emesso una fattura falsa, non può ottenere uno sconto della pena, anche se ha poi presentato una dichiarazione “rettificativa”, il cosiddetto ravvedimento. Non ha attenuanti e la Cassazione precisa che se l’importo della fattura non è stato pagato per intero, non può essere considerata l’attenuante.
I porporati sono uniti nel ribadire che il contribuente “evasore” non rientra nella casistica elencata dall’articolo 13 del decreto legislativo 74/2000, se si verifica che non ha estinto il debito con l’Erario. La sentenza che ha ribadito il concetto è la n. 176 del 7 gennaio 2013.
Tutti i titolari di partita IVA, dall’inizio dell’anno, hanno dovuto fare i conti con una ritoccata la normativa sulle fatture IVA e, sempre da gennaio, dovranno compilare in modo diverso le fatture.
► Nuova compilazione fatture 2013
Tornato al pronunciamento della Cassazione, riepiloghiamo il breve il “fatto” che ha indotto i giudici a pronunciarsi sulle fatture false: il legale rappresentante di una Srl era stato condannato a 4 mesi di reclusione per dichiarazione fraudolenta tramite l’uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti. L’imputato avrebbe fatto tutto al fine di evadere le imposte sui redditi, indicando elementi passivi fittizi.
Nonostante il ricorso, i giudici hanno confermato la sentenza, senza considerare le attenuanti, poiché l’imputato non ha comunque saldato le fatture contestate.
► La frode deve dimostrarla il Fisco