La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 21380 del 30 novembre 2013 ha ribadito che un soggetto straniero che abbia ottenuto la partita IVA, ha in Italia una sua stabile organizzazione. Il concetto, che sembra molto immediato, non era condiviso a livello normativo.
Il fatto che ha reso necessaria la precisazione è una notifica inviata dall’Agenzia delle Entrate ad una società non residente del nostro paese per negarle il rimborso dell’IVA nonostante la regolare richiesta inviata dall’azienda.
La negazione è stata giustificata dal possesso di un codice fiscale e di una partita IVA italiani. Questi particolari hanno consentito all’Erario prima e alla Corte di Cassazione poi di presumere l’esistenza di un’organizzazione stabile nel nostro paese.
Il che vuol dire che non sono posseduti i requisiti elencati nell’articolo 38-ter del Dpr numero 633 del 1972 che dà diritto ai soggetti non residenti di chiedere il rimborso IVA.
Il rimborso Iva è accordato a tutti i soggetti domiciliati e residenti negli stati membri della Comunità UE nel caso in cui non abbiamo un’organizzazione stabile nel nostro paese. La società coinvolta nella diatriba ha presentato ricorso e ottenuto l’avallo della Commissione tributaria provinciale.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza e il ricorso è stato accolto dalla Corte di Cassazione.