Si parla molto in questi giorni degli adempimenti che riguardano il decreto semplificazioni. Uno dei provvedimenti di cui si parla maggiormente concerne le dichiarazioni di intento degli esportatori.
Di cosa si tratta?
Per ottenere la certezza che il fornitore recepisca la richiesta di non applicare l’Iva a partire dai primi giorni di gennaio, la procedura ha previsto la spedizione anticipata delle lettere d’intento durante il mese in corso: dicembre 2014. Il decreto 175 ha ribaltato tale adempimento, statuendo che l’esportatore ha l’obbligo di inviare la lettera di intento prima all’Agenzia delle Entrate tramite canali telematici e successivamente al fornitore a mezzo carta, di concerto con la ricevuta di trasmissione.
Il provvedimento del 12 dicembre scorso ha contemplato un periodo transitorio sino all’11 febbraio 2015. In questo ciclo temporale continueranno ad avere efficacia le dichiarazioni cartacee, ma al fine di indirizzare al meglio la gestione di questi documenti sarebbe meglio essere a conoscenza nel dettaglio di cosa si dovrà fare successivamente al termine del periodo stabilito.
Nello specifico, occorre sapere se una dichiarazione di intento con efficacia entro l’11 febbraio andrà comunque inviata al fisco dall’esportatore e non, invece, dal fornitore. Per quest’ultimo, tutti gli obblighi di comunicazione cesseranno nel 2015.
Occorre inoltre sapere se questo destino toccherà soltanto alle dichiarazioni di intento che hanno una durata superiore, quali ad esempio quelle che saranno valide per tutto il prossimo anno.
Per il momento, la situazione sulle lettere di intento è la seguente:
gli esportatori che desiderano acquistare senza Iva a partire dal 2 gennaio del prossimo anno dovranno inviare la dichiarazione (cartacea) d’intento ai fornitori già durante questi giorni, al fine di consentire ai fornitori di acquisirle nelle loro procedure.