La sentenza 4140/13 della Corte di Cassazione, depositata in data 20 febbraio 2013, sancisce che se il luogo dove viene svolta l’attività commerciale o professionale ha porte comunicanti con l’abitazione del contribuente il locale deve essere considerato ad uso promiscuo e, quindi, qualsiasi controllo da parte dell’amministrazione finanziaria deve essere fatto previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
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Se non c’è autorizzazione atti compiuti e avviso di accertamento sono nulli.
Il caso riguardava la contestazione di alcune violazioni fiscali ed emissione di fatture ritenute false. L’amministrazione ha preposto i controlli che si sono svolti presso la sede del professionista, ma che, come risulta dagli atti catastali, è adiacente e comunicante con l’abitazione.
Per questo il controllato ha impugnato l’avviso di accertamento. La tesi difensiva, accolta nei vari gradi di giudizio fino alla sentenza definitiva di ieri, si basava proprio sul principio che in caso si locale ad uso promiscuo gli accertamenti possono essere fatti solo se ricevuta l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
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Oltre a sancire l’annullamento dell’atto impositivo, la Cassazione ha inoltre precisato che se i locali ad uso opificio sono distinti da quelli ad uso abitativo ma comunicanti devono essere classificati come promiscui e quindi passibili delle garanzie dell’articolo 52 del Dpr 633/72.