Con la crisi che ha investito il nostro Paese sono stanti quelli che hanno pensato di mettersi in proprio, di aprire un’attività facendo anche fruttare i possedimenti o le proprietà acquisiti in tempi migliori. Chi aveva la seconda casa o la casa per le vacanze, ad esempio, ha pensato di sfruttarla per la creazione di un B&B. Ma quando l’appartamento è in un condominio, serve l’autorizzazione dell’assemblea?
Se il proprietario di un appartamento, situato all’interno di un condominio, decide di trasformare in suo appartamento in un B&B, in un Bed and Breakfast, oppure decide di diventare un affittacamere, ha la necessità che la sua impresa sia autorizzata dal condominio. Una sentenza della Corte di Cassazione, della Seconda Sezione Civile, la numero 24707/2014 spiega che l’autorizzazione dell’assemblea per l’apertura di un B&B o per l’avvio di un’attività da affittacamere all’interno di un condominio, non è necessaria.
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Che l’autorizzazione dell’assemblea non serva, dipende dal fatto che l’attività in questione non può arrecare pregiudizio agli altri condomini.
Per aprire un’attività di B&B in un condominio non è necessario apportare una variazione della destinazione d’uso e non implicano un uso diverso degli immobili rispetto alle abitazioni civili. Anzi i giudici hanno ricordato che proprio la destinazione d’uso a civile abitazione è un presupposto per svolgere in appartamento un’attività di B&B.
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Siccome l’attività non arreca danni agli altri condomini, chiunque ha un appartamento all’interno di un condominio, può decidere di affittarlo senza che l’assemblea condominiale possa impedirlo o vietarlo a monte. Anche qualora questa attività fosse vietata dal regolamento condominiale è quest’ultimo documento che deve essere ritenuto nullo. C’è soltanto un’eccezione che può determinare il divieto: gli ospiti del B&B arrecano danni materiali o immateriali al condominio e ai condomini. In questo caso e soltanto in questo, si può chiedere la chiusura dell’attività.